Cassazione Penale, Sentenza n. 33418/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due sentenze definitive per estorsione (divenute irrevocabili rispettivamente il 21/12/2005 e il 03/10/2007) e una successiva sentenza di condanna per associazione di stampo mafioso (divenuta irrevocabile il 28/10/2020). La difesa eccepiva che le estorsioni erano aggravate dall'art. 7 legge n. 203/1991, si erano svolte nel medesimo arco temporale della partecipazione associativa (dal 2000) e che per il concorrente Pulice era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione: principio di "proprietà transitiva" (continuità del disegno criminoso) che, secondo il ricorrente, doveva estendersi anche a Chieffallo. La Corte di assise d'appello aveva respinto l'istanza senza confrontarsi in modo motivato con questi specifici argomenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. (mancanza assoluta di motivazione). Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame, con piena autonomia di giudizio in capo al giudice del rinvio e con richiamo all'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare qualora intenda discostarsi dalla valutazione già compiuta in sede di cognizione. In sostanza il provvedimento di merito è stato cassato perché non ha esaminato e motivato i punti essenziali sollevati dalla difesa (ruolo soggettivo del ricorrente nel sodalizio, coincidenza temporale, riconoscimento dell'aggravante mafiosa e il passaggio in giudicato della continuazione in capo al coimputato Pulice).
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 671; art. 125, comma 3
Art. 671 c.p.p. disciplina la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; art. 125, comma 3 impone la motivazione dell'ordinanza e la Corte ha ravvisato la sua violazione per assenza di adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Legge n. 203 del 1991
L'aggravante di mafia (art. 7) nei reati di estorsione è stata valorizzata dal ricorrente quale elemento che collega le estorsioni al reato associativo e utile a dimostrare l'unicità del disegno criminoso
Codice penale
Richiamato in motivazione per chiarire che il 'disegno' richiesto dalla continuazione è un elemento intellettivo che va desunto da indici esteriori e non da mera abitualità delinquenziale
Sentenza Corte cost.
Richiamata in ordine alla composizione del giudice del rinvio e all'autonomia del giudice adito dopo l'annullamento
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.), deve esaminare e motivare espressamente la decisione, soprattutto se si discosta dalle valutazioni già compiute in sede di cognizione.
- La continuazione richiede l'esistenza, al momento del primo reato, di un disegno criminoso unitario programmato almeno nelle linee essenziali: la prova si desume da indici esteriori (contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, medesima natura dei reati, costante compartecipazione dei soggetti).
- La riconosciuta continuazione in capo a un concorrente (principio della cosiddetta 'proprietà transitiva') non produce automaticamente effetti sul coimputato: il giudice dell'esecuzione deve verificare la posizione soggettiva, il ruolo svolto e fornire motivazione se rifiuta l'estensione.
- I reati 'satellite' rispetto al reato associativo possono essere ricondotti alla continuazione solo se risultano programmabili ab initio e non solo legati a eventi contingenti o occasionali; la mera appartenenza a un sodalizio o l'abitualità a delinquere non bastano senza l'elemento intenzionale comune.
- Se il giudice della cognizione ha già ritenuto la continuazione per fatti omogenei, il giudice dell'esecuzione può discostarsene ma deve indicare specifiche e significative ragioni per escludere che quei fatti rientrino nel medesimo disegno criminoso.
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