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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06146/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania deducendo, in sostanza, l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva applicato la recidiva. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso contestava la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza dei presupposti per ritenere che la commissione di un reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, dopo precedenti condanne per reati contro il patrimonio, fosse indice di una consolidata e accresciuta क्षमता criminale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte di appello aveva già fornito motivazione adeguata sull'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma, compresa l'applicazione della recidiva. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse sufficiente e corretta, poiché il nuovo reato, commesso dopo plurime condanne per reati contro il patrimonio, era idoneo a dimostrare una maggiore pericolosità e capacità criminale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come reato commesso dal ricorrente; la sua commissione, unitamente ai precedenti per reati contro il patrimonio, è stata ritenuta dalla Corte territoriale indice di consolidata e accresciuta capacità criminale ai fini della recidiva.

  • recidiva

    La Corte ha valorizzato la recidiva come istituto applicato in modo adeguatamente motivato dalla Corte di appello, sulla base della reiterazione criminosa e della persistente capacità delittuosa dell'imputato.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si limita a contestare la valutazione di merito sulla recidiva senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione della sentenza impugnata.
  • L'applicazione della recidiva può essere sorretta dalla considerazione che la commissione di un nuovo reato, dopo precedenti condanne per reati della stessa o di analoga indole, evidenzi una consolidata e accresciuta capacità criminale.
  • Quando la Corte di appello motiva in modo adeguato l'applicazione della recidiva, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito, salvo manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoSpaccio
RamiParte generaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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