Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10734/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione per omesso esame della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), con specifici elementi favorevoli indicati dalla difesa (consegna spontanea della sostanza, assenza di collegamenti con organizzazioni criminali, assenza di profitti dall'attività di spaccio, collaborazione in fase di convalida); 2) mancato accoglimento della richiesta di perizia chimico-tossicologica per quantificare il principio attivo della sostanza (sostenendo che il narco-test non sarebbe sufficiente); 3) errore nel calcolo dell'aumento di pena per recidiva rispetto alla pena base stabilita in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso: ha sancito l'inammissibilità del secondo motivo (assenza di interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere la perizia, dato che non è stata contestata la natura drogante né aggravanti legate al principio attivo), ha assorbito il terzo motivo (la valutazione delle attenuanti generiche è preliminare al calcolo dell'aumento per recidiva) e ha invece accolto il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva motivato sul diniego delle attenuanti generiche. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla parte relativa all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la causa è rinviata al giudice di merito per nuova valutazione e motivazione su tale punto; per il resto la dichiarazione di responsabilità rimane confermata (delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La condotta è stata qualificata come detenzione ai fini di spaccio; tale qualificazione è stata ritenuta corretta in base alle risultanze (narco-test, suddivisione in dosi, bilancino)

  • Codice penale, art. 62-bis

    La Corte ha richiamato la necessità che il giudice di merito esprima valutazione specifica e motivata sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'omesso esame è vizio che comporta annullamento con rinvio

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina il vizio di motivazione come possibile motivo di ricorso per cassazione utilizzato nel ricorso

  • Codice penale, art. 99, quarto comma

    art. 99, quarto comma c.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla necessità di comparare l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche con la recidiva prima di calcolare l'aumento di pena

  • Codice penale, art. 131-bis

    Citato in motivazione giurisprudenziale per evidenziare che il diniego di una misura alternativa o di non punibilità non giustifica automaticamente il rigetto delle attenuanti generiche, data la diversità dei presupposti

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente le argomentazioni addotte dalla difesa riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; il semplice silenzio o mancata valutazione è vizio motivo di annullamento.
  • La presenza della recidiva non può, di per sé, costituire motivazione implicita e sufficiente per negare le attenuanti generiche: sono istituti con presupposti diversi e richiedono una comparazione esplicita se entrambi sono rilevanti.
  • La richiesta di perizia chimico‑tossicologica è rilevante solo se l'imputato contesta la natura drogante della sostanza o se l'entità del principio attivo è direttamente rilevante per la qualificazione o per l'aggravamento della pena; in assenza di tale interesse concreto la domanda può essere dichiarata inammissibile.
  • Il narco-test e le dichiarazioni dell'imputato possono essere considerate prove sufficienti, in assenza di contestazione fondata, per accertare la natura stupefacente della sostanza.
  • Quando è sospesa o annullata solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve rivalutare le circostanze attenuanti e ricalcolare la pena tenendo conto di ogni comparazione necessaria (attenuanti vs. recidiva) prima di applicare eventuali aumenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.