Sentenza n. 11054/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - della nota prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0016748 del 25/01/2023, notificata e conosciuta dal ricorrente in data 31/01/2023, relativa a “Istanze per la concessione dell'assegno integrativo ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 114/62 per l'anno 2019” Lgt. Eugenio FASCETTI (doc. n. 1); - della nota prot. n. M_D ADF5A96 REG2022 0011875 del 22/12/2022, mai consegnata al ricorrente, di cui si è avuta conoscenza indiretta solo perché nominata nella comunicazione citata al precedente punto; - del diniego del Ministero dell'economia e delle finanze – mai notificato e conosciuto indirettamente solo a seguito dopo il 31/01/2023 – a sottoscrivere il decreto interdirettoriale per la concessione dell'assegno integrativo al ricorrente, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. n. 114/1962, per l'anno 2019; nonché per il riconoscimento dell'assegno integrativo previsto dagli artt. 3 e 6, L. 1114/1962, per il periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2019 e la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento e del pagamento dell’assegno integrativo per il periodo dal 2 settembre 2019 al 31 dicembre 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, assegnato dal 2 settembre 2019 presso la NATO Helicopter D&D Production and Logistics Management Agency in Francia, aveva chiesto il 31 ottobre 2019 l’assegno integrativo previsto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 1114/1962. L’amministrazione aveva predisposto il decreto di attribuzione, ma il Ministero dell’economia e delle finanze lo aveva restituito senza controfirma, ritenendo non erogabili trattamenti riferiti a esercizi finanziari precedenti rispetto a quello di decretazione. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 1114/1962 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, nonché travisamento dei fatti, falsità del presupposto, carenza di motivazione e illogicità, sostenendo che il diritto all’assegno sorgesse con l’effettiva assegnazione alla sede estera; contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto ragioni contabili non potevano prevalere sulla sussistenza dei presupposti sostanziali; domanda di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento favorevole; domanda di risarcimento del danno ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, con riconoscimento degli interessi; in subordine, domanda di risarcimento per equivalente di 4.000 euro. L’amministrazione ha richiamato anche una direttiva militare del 6 agosto 2020, non prodotta in giudizio e comunque successiva alla domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che l’assegno integrativo, destinato a integrare il trattamento economico del personale in servizio all’estero quando inadeguato rispetto all’incarico, spetta in presenza dei relativi presupposti sostanziali, maturati con l’effettiva assegnazione alla sede estera. È illogico riconoscere tali presupposti e differire il beneficio alla data della domanda o, a maggior ragione, negarlo per il tempo impiegato dall’amministrazione nel perfezionamento del decreto, in assenza di una specifica previsione normativa di decadenza. Il rilievo contabile relativo all’imputazione a esercizi finanziari precedenti non giustifica il diniego. È stato inoltre respinto il richiamo alla direttiva del 6 agosto 2020, perché non prodotta e comunque successiva alla presentazione dell’istanza. Il terzo motivo è stato accolto: la predisposizione del decreto dimostrava che l’amministrazione aveva già verificato positivamente la sussistenza dei presupposti, residuando soltanto l’illegittimo ostacolo contabile alla controfirma. Sono stati riconosciuti gli interessi legali sui singoli ratei, dalla relativa maturazione fino all’effettivo pagamento; è stata esclusa la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il TAR ha annullato gli atti impugnati e condannato il Ministero della difesa al pagamento dell’indennità, oltre interessi legali. La domanda subordinata di risarcimento per equivalente non è stata esaminata, essendo state accolte le domande principali. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 3 e 6 l. 1114/1962
“Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri con le modalità previste dall'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare servizio all'estero”.
L’assegno integrativo è applicabile anche agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito e mira a integrare il trattamento economico quando insufficiente rispetto all’incarico estero; i presupposti sostanziali maturano con l’effettiva assegnazione alla sede di servizio.
art. 2 l. 241/1990
Il ritardo dell’amministrazione nel concludere il procedimento non può tradursi in una decadenza dal beneficio, se non prevista da una specifica disposizione normativa.
art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a.
Quando la discrezionalità amministrativa risulta esaurita e sono accertati i presupposti della pretesa, il giudice può ordinare all’amministrazione l’adozione del provvedimento richiesto e condannarla alla relativa prestazione.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda risarcitoria per il ritardo non è stata esaminata perché è stata accordata la tutela principale in forma specifica, con pagamento dell’indennità e degli interessi.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi legali, ma non anche la rivalutazione monetaria, in applicazione del divieto di cumulo.
art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
Il ricorrente aveva invocato gli interessi secondo i diversi tassi previsti dalla norma; il giudice ha riconosciuto gli interessi legali sui singoli ratei dalla maturazione fino al pagamento.
Massime di principio
- Per l’assegno integrativo spettante al personale militare in servizio all’estero, il momento genetico del diritto coincide con l’effettiva assegnazione alla sede estera, quando in tale momento risultano integrati i presupposti sostanziali del beneficio, e non con la successiva presentazione della domanda o con la data di adozione del decreto di attribuzione.
- L’amministrazione non può negare un beneficio economico già riconosciuto come spettante sul piano sostanziale adducendo esclusivamente l’impossibilità contabile di imputare il pagamento a esercizi finanziari precedenti rispetto a quello di decretazione, in assenza di una specifica base normativa che preveda tale preclusione.
- Il ritardo dell’amministrazione nel perfezionare il procedimento non può determinare, in assenza di una previsione normativa, una decadenza del privato da un beneficio maturato quando erano già presenti i relativi presupposti.
- La predisposizione del decreto di attribuzione costituisce elemento idoneo a dimostrare che l’amministrazione ha già positivamente accertato la sussistenza dei presupposti della prestazione; se il diniego dipende soltanto da un ostacolo contabile illegittimo, il giudice può condannare l’amministrazione al pagamento della somma dovuta.
- Gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di assegno integrativo decorrono, per ciascun rateo, dalla data della relativa maturazione fino all’effettivo soddisfacimento; la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi quando opera il divieto previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
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