Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15253/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 30.9.2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile la loro istanza incidentale di esecuzione volta all'annullamento, con sospensione, dell'ingiunzione demolitoria riconducibile a sentenza di Appello del 16.10.1998 (divenuta irrevocabile). I ricorrenti sostenevano di aver ottenuto un permesso di costruire in sanatoria (condono comunale 23.5.2016, domande nn. 06018, 06017, 06016) e che non vi fosse elusione del limite di cubatura perché l'immobile sarebbe nuovo con volumetria complessiva inferiore a 3.000 mc e ogni domanda riguardava unità non superiori a 750 mc; hanno richiamato, inoltre, precedenti della Corte (n. 34361/2020) favorevoli al loro caso e lamentato la mancanza di contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché: a) l'ordinanza impugnata del 30.9.2021 era stata seguita da una successiva pronuncia del G.E. del 16.10.2021 che andava impugnata, sicché l'atto contestato non costituiva oggetto di impugnazione valido davanti alla Cassazione; b) le doglianze non superano la declaratoria di identità di questioni già decise con analogo incidente del 2016 e con successivo ricorso in cassazione dichiarato inammissibile con sentenza del 4.4.2019; non è stato allegato alcun elemento di novità. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo il quale, ai fini del condono edilizio della L. 23 dicembre 1994, n. 724, il limite volumetrico di 750 mc previsto dall'art. 39, primo comma, si applica per ogni unità e non può essere eluso mediante frazionamento delle domande per lo stesso fabbricato unitario. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma indicata nel dispositivo (Euro 3.000, equitativamente liquidata).

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (condono edilizio)

    Applicazione del regime di condono alle domande presentate in vigenza della legge; richiamato il principio che il limite volumetrico di 750 mc previsto dall'art. 39, comma 1 è applicabile e non può essere eluso mediante frazionamento delle domande per lo stesso fabbricato

  • Art. 39, comma 1 della L. 724/1994

    Il limite di 750 metri cubi per unità è vincolante e non aggirabile con domande separate per lo stesso edificio

  • Art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003

    Citato dai ricorrenti come norma rilevante per la valutazione del limite di 750 mc per ciascuna richiesta e del contenimento del volume complessivo dell'edificio (massimo 3.000 mc), ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata esaminata e decisa in precedenti gradi

  • Corte di Cassazione, Sez. (pronunce citate)

    n. 34361 del 18.11.2020; Sez. 3, sent. n. 20889 del 10.06.2020 (dep. 15/07/2020), Rv. 279313

    Giurisprudenza richiamata come orientamento coerente secondo cui non è possibile eludere il limite volumetrico di 750 mc mediante frazionamento di domande per un unico fabbricato; la pronuncia n. 34361/2020 non è stata ritenuta elemento di novità sufficiente a superare precedenti decisioni di inammissibilità

Massime di principio

  • Se la stessa questione è già stata decisa in un precedente incidente di esecuzione e la decisione è passata in giudicato o è stata confermata in cassazione, una nuova istanza basata sugli stessi fatti è inammissibile salvo che non vengano allegati elementi di novità rilevanti
  • Il rilascio di un permesso in sanatoria da parte dell'amministrazione comunale non garantisce automaticamente l'ammissibilità di una istanza incidentale di esecuzione: occorre verificare se il permesso introduce fatti nuovi o sia stato emesso in modo tale da incidere sulla valutazione già compiuta dai giudici penali o civili
  • Ai fini del condono edilizio (L. 724/1994) il limite volumetrico di 750 mc va valutato per ciascuna unità e non può essere eluso mediante suddivisione artificiosa dell'immobile in più domande di sanatoria riconducibili a un unico fabbricato unitario
  • In presenza di più provvedimenti sullo stesso oggetto processuale, l'impugnazione deve essere diretta contro l'atto più recente ed effettivamente decisorio: non è ammissibile impugnare atti intercalari se successivamente è intervenuta una pronuncia sostanziale alla quale andavano rivolte le censure
  • Per ottenere l'ammissione di una nuova impugnazione è necessario produrre documentazione o elementi nuovi, non valutati nei precedenti procedimenti, idonei a modificare la valutazione sulla identità della questione o sulla fondatezza del titolo esecutivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.