Cassazione Civile, Sentenza n. 1751/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione di merito che aveva ritenuto preclusiva la mancata opposizione al decreto ingiuntivo. Denunciavano: 1) omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c. comma 1 n.5), sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto era fondato solo sul finanziamento 2007 e non sulla fideiussione del 1990; 2) violazione degli obblighi di buona fede (artt. 1175, 1375 e 1337 c.c.), deducendo che la banca erogò il finanziamento nonostante la grave situazione debitoria; 3) violazione dell'art. 1956 c.c., per cui il fideiussore sarebbe liberato perché il finanziamento fu concesso senza sua speciale autorizzazione e in presenza di peggioramento patrimoniale; 4) azione pauliana (art. 2901 c.c.) avverso la costituzione del fondo patrimoniale (2006) come atto pregiudizievole, salvo che i ricorrenti sostenevano l'assenza di dolo e la temporalità non sospetta tra gli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi: il giudicato sostanziale formato dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo copre non solo l'esistenza del credito e del rapporto, ma anche l'inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi deducibili in opposizione; pertanto le doglianze su buona fede, art.1956 e sulla presunta illiceità della fideiussione dovevano essere sollevate nell'opposizione al decreto. Sul punto del fondo patrimoniale, la Corte ha confermato che è sufficiente una variazione qualitativa del patrimonio che riduca la garanzia generica per integrare l'eventus damni ai fini della revocatoria, e che l'onere probatorio su taluni aspetti era irraggiungibile per i ricorrenti. Anche il ricorso di Sestito è stato respinto per le stesse ragioni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di cassazione e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. comma 1 n. 5
Fondamento processuale per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo invoca per valutare se il giudice del merito abbia esaminato o meno profili decisivi, ma dichiara i motivi inammissibili o infondati perché le questioni dovevano essere sollevate in opposizione al decreto ingiuntivo
artt. 1175, 1375, 1337 cod. civ.
Richiamati come norme sul comportamento di buona fede e correttezza nelle trattative/adempimenti contrattuali; la Corte afferma che eventuali violazioni dovevano essere dedotte nell'opposizione al decreto ingiuntivo e non possono essere ora rinnovate se c'è stato giudicato sostanziale
art. 1956 cod. civ.
Norma che tutela il fideiussore da atti del creditore che aggravino la posizione senza autorizzazione o nonché in presenza di peggioramento delle condizioni del debitore; la Corte ricorda che la doglianza sulla violazione di tale norma andava proposta in opposizione e che il giudicato copre fatti impeditivi/estintivi anteriori al decreto
art. 2901 cod. civ.
Norma dell'azione revocatoria (actio pauliana); la Corte richiama che per l'eventus damni è sufficiente una variazione qualitativa del patrimonio che riduca la garanzia generica e che la conoscenza del credito e la precedenza temporale rispetto all'atto dispositivo rilevano per la valutazione
art. 170 cod. civ.
Richiamato incidentalmente per affermare che alcuni debiti (quelli per bisogni della famiglia) possono essere eseguiti sui beni del fondo patrimoniale; la Corte però rileva che il debito in questione non rientrava in tali esigenze
art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228)
Norma processuale che prevede il versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso successivo a una certa data; la Corte dà atto della sua applicabilità e dell'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- La mancata opposizione a un decreto ingiuntivo produce un giudicato sostanziale che copre, oltre all'esistenza del credito, anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi deducibili nel giudizio di opposizione: tali questioni devono essere sollevate tempestivamente nell'opposizione e non possono essere rinnovate fuori sede.
- Se la domanda di ingiunzione è promossa nei confronti del fideiussore, il ricorso si basa comunque sul titolo della fideiussione anche se la formulazione letterale dell'istanza menziona altri contratti; ciò impedisce ai fideiussori di eccepire successivamente l'irrilevanza del titolo a motivo di espressioni formali nella domanda.
- Per l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) non è necessario dimostrare un danno patrimoniale totale: è sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio che incida sulla garanzia generica, specialmente quando beni immobili passano in un fondo patrimoniale.
- Le doglianze fondate su violazioni degli obblighi di buona fede o su irregolarità relative alla concessione del credito (art. 1956 c.c.) devono essere dedotte nell'opposizione al decreto ingiuntivo; la mancata tempestiva contestazione può determinare la perdita della relativa tutela ricorsuale.
- In situazioni simili, chi intende contestare l'esistenza del credito o fatti impeditivi/estintivi deve proporre opposizione al decreto ingiuntivo e dedurre in quella sede tutte le eccezioni possibili, altrimenti rischia il consolidamento del giudicato a favore del creditore.
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