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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1751/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione di merito che aveva ritenuto preclusiva la mancata opposizione al decreto ingiuntivo. Denunciavano: 1) omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c. comma 1 n.5), sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto era fondato solo sul finanziamento 2007 e non sulla fideiussione del 1990; 2) violazione degli obblighi di buona fede (artt. 1175, 1375 e 1337 c.c.), deducendo che la banca erogò il finanziamento nonostante la grave situazione debitoria; 3) violazione dell'art. 1956 c.c., per cui il fideiussore sarebbe liberato perché il finanziamento fu concesso senza sua speciale autorizzazione e in presenza di peggioramento patrimoniale; 4) azione pauliana (art. 2901 c.c.) avverso la costituzione del fondo patrimoniale (2006) come atto pregiudizievole, salvo che i ricorrenti sostenevano l'assenza di dolo e la temporalità non sospetta tra gli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi: il giudicato sostanziale formato dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo copre non solo l'esistenza del credito e del rapporto, ma anche l'inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi deducibili in opposizione; pertanto le doglianze su buona fede, art.1956 e sulla presunta illiceità della fideiussione dovevano essere sollevate nell'opposizione al decreto. Sul punto del fondo patrimoniale, la Corte ha confermato che è sufficiente una variazione qualitativa del patrimonio che riduca la garanzia generica per integrare l'eventus damni ai fini della revocatoria, e che l'onere probatorio su taluni aspetti era irraggiungibile per i ricorrenti. Anche il ricorso di Sestito è stato respinto per le stesse ragioni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di cassazione e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. comma 1 n. 5

    Fondamento processuale per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo invoca per valutare se il giudice del merito abbia esaminato o meno profili decisivi, ma dichiara i motivi inammissibili o infondati perché le questioni dovevano essere sollevate in opposizione al decreto ingiuntivo

  • artt. 1175, 1375, 1337 cod. civ.

    Richiamati come norme sul comportamento di buona fede e correttezza nelle trattative/adempimenti contrattuali; la Corte afferma che eventuali violazioni dovevano essere dedotte nell'opposizione al decreto ingiuntivo e non possono essere ora rinnovate se c'è stato giudicato sostanziale

  • art. 1956 cod. civ.

    Norma che tutela il fideiussore da atti del creditore che aggravino la posizione senza autorizzazione o nonché in presenza di peggioramento delle condizioni del debitore; la Corte ricorda che la doglianza sulla violazione di tale norma andava proposta in opposizione e che il giudicato copre fatti impeditivi/estintivi anteriori al decreto

  • art. 2901 cod. civ.

    Norma dell'azione revocatoria (actio pauliana); la Corte richiama che per l'eventus damni è sufficiente una variazione qualitativa del patrimonio che riduca la garanzia generica e che la conoscenza del credito e la precedenza temporale rispetto all'atto dispositivo rilevano per la valutazione

  • art. 170 cod. civ.

    Richiamato incidentalmente per affermare che alcuni debiti (quelli per bisogni della famiglia) possono essere eseguiti sui beni del fondo patrimoniale; la Corte però rileva che il debito in questione non rientrava in tali esigenze

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228)

    Norma processuale che prevede il versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso successivo a una certa data; la Corte dà atto della sua applicabilità e dell'obbligo di versamento da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • La mancata opposizione a un decreto ingiuntivo produce un giudicato sostanziale che copre, oltre all'esistenza del credito, anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi deducibili nel giudizio di opposizione: tali questioni devono essere sollevate tempestivamente nell'opposizione e non possono essere rinnovate fuori sede.
  • Se la domanda di ingiunzione è promossa nei confronti del fideiussore, il ricorso si basa comunque sul titolo della fideiussione anche se la formulazione letterale dell'istanza menziona altri contratti; ciò impedisce ai fideiussori di eccepire successivamente l'irrilevanza del titolo a motivo di espressioni formali nella domanda.
  • Per l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) non è necessario dimostrare un danno patrimoniale totale: è sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio che incida sulla garanzia generica, specialmente quando beni immobili passano in un fondo patrimoniale.
  • Le doglianze fondate su violazioni degli obblighi di buona fede o su irregolarità relative alla concessione del credito (art. 1956 c.c.) devono essere dedotte nell'opposizione al decreto ingiuntivo; la mancata tempestiva contestazione può determinare la perdita della relativa tutela ricorsuale.
  • In situazioni simili, chi intende contestare l'esistenza del credito o fatti impeditivi/estintivi deve proporre opposizione al decreto ingiuntivo e dedurre in quella sede tutte le eccezioni possibili, altrimenti rischia il consolidamento del giudicato a favore del creditore.

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