Sentenza del 13/11/2018 n. 7852 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Termine per l'azione di rimborso dell'imposta di registro indebitamente versata - Decorrenza dalla data in cui si è avuta notizia del pagamento da parte del condebitore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, quando il contribuente paga un’imposta di registro già corrisposta da un altro co-obbligato, il termine triennale per chiedere il rimborso decorre dalla data in cui egli ha avuto notizia del precedente pagamento, e non dalla data del proprio versamento. La domanda di rimborso, se presentata entro tre anni da tale conoscenza, deve quindi considerarsi tempestiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza del termine triennale previsto per chiedere il rimborso dell’imposta di registro indebitamente versata. Il ricorrente sosteneva che il termine non dovesse decorrere dalla data del proprio pagamento, poiché solo successivamente aveva appreso che un altro co-obbligato aveva già pagato la medesima imposta. La questione consisteva quindi nello stabilire se la conoscenza del precedente pagamento costituisse il momento iniziale per esercitare utilmente l’azione di rimborso.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. n. 131/1986
Termine triennale per la richiesta di rimborso dell’imposta di registro indebitamente versata.
Il termine per il rimborso non decorre automaticamente dal pagamento effettuato dal richiedente quando l’indebito deriva dal fatto che l’imposta era già stata pagata da un co-obbligato. In tale situazione, il termine decorre dalla conoscenza del precedente pagamento, poiché solo da quel momento il contribuente è concretamente in grado di far valere l’indebito.
Massime di principio
- Quando il diritto al rimborso dipende dalla conoscenza di un fatto successivo al pagamento, il termine può decorrere dalla data in cui il contribuente ha avuto conoscenza effettiva di tale fatto, anziché dalla data originaria del versamento.
- In caso di obbligazione solidale o di coobbligazione tributaria, occorre verificare se la stessa imposta sia stata pagata più volte da soggetti diversi; il secondo pagamento può configurare un versamento indebito rimborsabile.
- È opportuno documentare con precisione la data in cui si è venuti a conoscenza del precedente pagamento, poiché tale data può essere decisiva per dimostrare la tempestività della domanda di rimborso.
- La regola non implica che ogni termine tributario decorra dalla conoscenza soggettiva del contribuente: la decorrenza differita opera quando la legge e la natura dell’indebito rendono il fatto sopravvenuto essenziale per individuare l’esistenza del diritto al rimborso.
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