Cassazione Penale, Ordinanza n. 32425/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per un reato tributario commesso da un titolare di ditta individuale, ritenuto responsabile di avere occultato otto fatture relative agli anni d'imposta 2012 e 2013, così da impedire la ricostruzione del volume d'affari; inoltre non erano state presentate le dichiarazioni fiscali per quegli anni. Con il ricorso si censuravano, in modo sostanzialmente sovrapponibile, sia la conferma del giudizio di colpevolezza sia la qualificazione giuridica del fatto, prospettando una diversa lettura delle risultanze probatorie e sostenendo, in sostanza, che la condotta dovesse essere ricondotta a distruzione e non a occultamento, con conseguente maturazione della prescrizione. La Corte ha ritenuto che i motivi mirassero solo a una rivalutazione del merito, già adeguatamente e logicamente affrontato dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza e la mancata prova, da parte dell'imputato, di una effettiva distruzione dei documenti e della relativa epoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'occultamento della documentazione contabile integra un reato permanente che si consuma al momento dell'accertamento fiscale, sicché la prescrizione decorre da tale data; nel caso concreto, la prescrizione non era maturata, essendo stata indicata come data di consumazione il 15 febbraio 2017 e come termine finale il 15 febbraio 2027. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
La condotta tipica può consistere nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti la cui conservazione è obbligatoria, quando ciò impedisca la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; l'occultamento integra un reato permanente che si protrae fino all'accertamento fiscale.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di occultamento di documentazione contabile rilevante ai fini tributari, la condotta è configurabile quando la temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti impedisca la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
- Se la contestazione riguarda l'occultamento e non la distruzione della documentazione, il reato ha natura permanente e si consuma al momento dell'accertamento fiscale; la prescrizione decorre da tale momento.
- Per sostenere che il fatto sia invece di distruzione e non di occultamento, l'imputato deve fornire prova sia dell'avvenuta distruzione della documentazione sia dell'epoca in cui essa è avvenuta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e delle fonti probatorie, a fronte di una motivazione di merito logicamente adeguata.
- La mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'occultamento delle fatture possono essere valorizzati come indici dell'elemento soggettivo, ove risultino funzionali a evitare il versamento delle imposte dovute.
Come è indicizzato
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