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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1443/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 31/05/2023 (che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari annullando l'ordinanza limitatamente al reato associativo per difetto di gravi indizi). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione degli elementi difensivi e per la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al reato di estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il giudice ha ritenuto che, trattandosi di ordinanza emessa da giudice che si era dichiarato contestualmente incompetente e successivamente sostituita da analoga ordinanza del giudice competente nei termini dell'art. 27 c.p.p., l'interesse ad impugnare poteva sussistere solo in vista di una futura azione di riparazione per ingiusta detenzione. Tale interesse doveva essere specificamente e motivatamente dedotto davanti al Tribunale e la dichiarazione dell'intenzione a proporre domanda di riparazione doveva essere personale ovvero tramite difensore munito di procura speciale; tale deduzione non è stata effettuata correttamente. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale utilizzata per qualificare il reato di associazione di tipo mafioso con aggravanti; il Tribunale di riesame ha annullato l'ordinanza cautelare limitatamente a questo reato per difetto di gravi indizi.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Disciplina la competenza per taluni reati al giudice distrettuale; qui il G.i.p. si è dichiarato contestualmente incompetente, rendendo rilevante la questione dell'interesse ad impugnare l'ordinanza emessa dal giudice incompetente.

  • art. 27 c.p.p.

    Prevede che il giudice competente possa emettere una nuova ordinanza se il primo giudice si dichiara incompetente; la successiva adozione di analoga ordinanza da parte del giudice competente riduce l'interesse a impugnare l'ordinanza originaria salvo finalità di futura riparazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale che autorizza la trattazione scritta del procedimento in cassazione; applicata nel caso per la trattazione senza discussione orale.

  • art. 315, comma 3 c.p.p. e art. 645, comma 1 c.p.p.

    Disposizioni coordinate che disciplinano la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, evidenziando che la domanda è atto riservato personalmente alla parte, il che implica che l'intenzione a proporla deve essere espressa con certezza e, se delegata, mediante procura speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria equitativamente fissata.

Massime di principio

  • Se un giudice si dichiara contestualmente incompetente e il giudice competente emette nel termine un'analoga ordinanza, l'interesse dell'indagato a impugnare l'ordinanza del primo giudice è limitato e rileva principalmente ai fini di una possibile futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
  • L'interesse a coltivare un ricorso ai fini della futura riparazione deve essere specificamente e motivatamente dedotto già in sede di impugnazione innanzi al giudice di merito; non può essere prospettato per la prima volta in cassazione.
  • La volontà di proporre futura domanda di riparazione deve essere espressa personalmente dall'interessato o tramite difensore munito di procura speciale; la mancanza di tale procura comporta inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse.
  • In caso di inammissibilità per carenza di interesse il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa, anche a una sanzione a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si impugna per vizio di motivazione è necessario indicare concretamente quale pregiudizio deriva dall'omissione della pronuncia e quali elementi specifici della difesa non sono stati valutati; deduzioni generiche possono risultare insufficienti.

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