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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28827/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, seguita dall’accettazione del comune controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che l’accettazione escludesse il potere di provvedervi ex art. 391, comma 4, c.p.c.; ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato per mancanza dei presupposti processuali in caso di estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di locazione stipulati nel 2007 per l’installazione di impianti di telecomunicazione su terreni comunali, con canoni annui pattuiti. Dopo l’entrata in vigore della normativa del 2012 che ha modificato l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, la società utilizzatrice ha chiesto la riduzione del canone richiamando il canone agevolato previsto per l’occupazione di aree per servizi di comunicazione elettronica e, nelle more, ha offerto il pagamento della misura minima COSAP. Il comune ha invece agito monitoriamente per il pagamento dei canoni pattuiti per più annualità. Il tribunale ha emesso decreto ingiuntivo, poi revocato in parte in opposizione con condanna al residuo; la corte d’appello ha respinto l’appello. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 826 c.c. per avere la corte territoriale qualificato i terreni come beni del patrimonio disponibile; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita erronea considerazione dell’inserimento del bene nel piano di valorizzazione; 3) violazione delle norme sulla giurisdizione per mancato rilievo della giurisdizione amministrativa, assumendo che, se il bene fosse stato indisponibile, il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come concessione amministrativa e non locazione; 4) violazione dell’art. 93 d.lgs. 259/2003 e dell’art. 63 d.lgs. 446/1997 per non avere applicato il canone normativamente predeterminato e agevolato; 5) violazione dell’art. 8-bis d.l. 135/2018 per non aver considerato l’eventuale applicabilità della nuova disciplina anche ai beni del patrimonio disponibile. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 826 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del bene come appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dell’ente pubblico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio di nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta erronea valutazione del materiale probatorio/documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio relativo alla giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 104 del 2010

    Richiamato per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di concessioni di beni pubblici.

  • art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003

    Richiamato quale base normativa del canone agevolato per l’occupazione di aree o infrastrutture per comunicazioni elettroniche.

  • art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato con riferimento al regime del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche.

  • art. 8-bis d.l. n. 135 del 2018

    Richiamato per la dedotta estensione temporale della disciplina invocata dalla ricorrente.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Interpretato nel senso che l’accettazione della rinuncia preclude una statuizione sulle spese da parte della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere l’ulteriore contributo unificato in ipotesi di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l’estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese quando l’accettazione esclude il relativo potere decisorio ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia impedisce l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei casi richiamati dalla giurisprudenza indicata in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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