Sentenza n. 4017/2026 - Napoli, Sezione 7
Per L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4176/2024, depositata e resa pubblica il 27.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1483/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4176/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi, e aveva condannato l'Amministrazione all'emissione dei relativi buoni elettronici. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 17 novembre 2025, era stata notificata al Ministero via PEC l'11 ottobre 2024 e non risultava eseguita. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: titolo giudiziale passato in giudicato, regolare notificazione all'Amministrazione, inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, mediante corresponsione di quanto dovuto e attribuzione dei buoni elettronici. Ha designato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della DGOSV quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e attribuendo al Ministero i relativi oneri, compreso il compenso di 500 euro. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola all'interesse legale sulla somma dovuta. Il TAR ha precisato che la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, poiché ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 700 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere fissata, in assenza di valide ragioni ostative, con funzione sollecitatoria e non risarcitoria; nel caso concreto è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzazione del buono elettronico riconosciuto dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può designare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, ponendo a carico dell'Amministrazione inadempiente gli oneri dell'attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
- La penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale sulla somma oggetto dell'obbligo di esecuzione, salvo la presenza di valide ragioni ostative adeguatamente evidenziate.
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