Cassazione Civile, Ordinanza n. 20628/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a due coniugi separati avvisi di accertamento per Irpef 2009, fondati su plusvalenze immobiliari ritenute imponibili. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ma in primo grado i ricorsi erano stati rigettati. In appello, dopo la notifica da parte dell'Ufficio di cartelle di pagamento per la riscossione provvisoria parziale (2/3) conseguente alla decisione di primo grado, i contribuenti avevano aderito a una procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) e chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. La CTR aveva accolto l'istanza e dichiarato estinto l'intero processo. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., assumendo che la definizione agevolata aveva riguardato solo le cartelle emesse per la riscossione provvisoria e non anche gli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, che quindi restavano efficaci per la quota non estinta. Nel controricorso veniva inoltre segnalato il decesso di una dei contribuenti e la mancata notificazione del ricorso per cassazione agli eredi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse commesso un errore di diritto e non un errore revocatorio, poiché aveva applicato gli effetti della definizione agevolata a un giudizio avente ad oggetto avvisi di accertamento, mentre la procedura agevolativa aveva inciso solo sulle cartelle di pagamento emesse per la riscossione provvisoria parziale e non sugli avvisi impugnati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e valuti anche le questioni connesse al decesso di una contribuente e alla notificazione del ricorso agli eredi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per errori processuali è stata prospettata come motivo di ricorso per cassazione.
art. 112 c.p.c.
La CTR avrebbe pronunciato oltre o diversamente rispetto al petitum/processo, dichiarando estinto l'intero giudizio senza che ciò fosse riferibile agli avvisi di accertamento oggetto della lite.
art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Agenzia quale norma asseritamente violata dalla CTR nel decidere sull'estinzione del giudizio tributario.
art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv.
La definizione agevolata disciplinata da questa norma è stata ritenuta operante solo rispetto alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione provvisoria, non agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio.
Massime di principio
- La definizione agevolata o rottamazione di atti esattivi non determina automaticamente l'estinzione del giudizio avente a oggetto l'atto presupposto, se la procedura non incide anche su quest'ultimo.
- Quando la lite riguarda avvisi di accertamento e la definizione agevolata ha riguardato soltanto cartelle di pagamento emesse per riscossione provvisoria, il giudice non può dichiarare estinto l'intero processo senza verificare l'effettiva estensione oggettiva dell'adesione.
- L'errore del giudice che applica a un diverso oggetto processuale gli effetti di una procedura agevolativa integra un errore di diritto censurabile con ricorso per cassazione, e non un mero errore revocatorio.
- In presenza di decesso di una parte, il giudice di rinvio deve verificare le ricadute processuali della morte della parte e della corretta notifica dell'impugnazione agli eredi, ove rilevante per la regolare prosecuzione del giudizio.
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