Cassazione Penale, Sentenza n. 34991/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del Tribunale non fosse carente né manifestamente illogica. Di conseguenza l'assoluzione per particolare tenuità del fatto resa dal Tribunale di Torino è rimasta impregiudicata e non è stato disposto annullamento né rinvio.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Benouis Mohamed è stato trovato a Bardonecchia in possesso di una carta d'identità belga valida per l'espatrio risultata poi falsa dopo accertamenti della polizia di frontiera (verificata con apparecchiatura a raggi UV). Fu imputato per il reato previsto dall'art. 497bis c.p. Il Tribunale di Torino, ritenuta l'occasionalità della condotta, l'incensuratezza e l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, ha assolto per la cause di non punibilità previste dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza sostenendo errata applicazione della legge (dovendo valorizzare la gravità della contraffazione, il fine di eludere controlli e il possibile coinvolgimento di organizzazioni di falsari) e denunciando carenze e contraddittorietà della motivazione (tra cui l'implausibilità della giustificazione dell'imputato di essere in Italia per un matrimonio e l'intento di raggiungere la Francia).
Norme richiamate
art. 497bis cod. pen.
Norma contestata come base del reato per il possesso/esibizione di documento d'identità falso; la condotta è stata valutata dal Tribunale in relazione alla possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità
art. 131-bis cod. pen.
Applicata dal Tribunale per escludere la punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto, motivata con l'occasionalità della condotta, l'incensuratezza dell'imputato e l'atteggiamento collaborativo
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati come limite procedurale: il ricorso per cassazione che deduca la manifesta illogicità della motivazione deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione o l'allegazione degli atti richiamati; in mancanza il motivo è inammissibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere applicata anche a reati di falso quando la concreta offensività è limitata, tenendo conto di occasionalità, incensuratezza e collaborazione; ogni valutazione va però motivata dal giudice di merito
- Nei reati relativi a documenti falsi, l'esistenza di accertamenti tecnici (es. controlli UV) o il sospetto di attività organizzata non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la tenuità, ma aumentano gli elementi che il giudice deve considerare nella valutazione complessiva
- Per censurare la motivazione come "manifestamente illogica" in cassazione è necessario che l'illogicità sia evidente dal testo della sentenza e non una semplice diversa interpretazione plausibile degli atti
- Chi impugna in cassazione deve fornire un motivo giuridico concreto e, se richiama atti processuali per dimostrare la illogicità, deve allegarli o trascriverli per rendere il ricorso autosufficiente ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Il pubblico ministero, nell'impugnare assoluzioni per tenuità, deve dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a proporre una rivalutazione alternativa dei fatti
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