Cassazione Penale, Sentenza n. 38034/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 14/02/2023 denunciando la mancata notifica dell'"estratto contumaciale" delle sentenze di primo grado (Tribunale di Latina 28/10/2015) e di appello (Corte d'appello di Roma 26/11/2020). Frisardi contestava l'esecutività di entrambe le sentenze e, in subordine, chiedeva la rimessione in termini per poterle impugnare; Amabile censurava la decisione sulla sola sentenza d'appello e denunciava nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione e violazione di legge. Il PG ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; la difesa di Frisardi ha chiesto accoglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Claudio Amabile e ha ritenuto il ricorso di Donatello Frisardi inammissibile quanto alla richiesta di rimessione in termini e infondato per il resto. Tuttavia l'ordinanza impugnata è stata parzialmente annullata solo per vizi di competenza funzionale con riferimento alla decisione sulla rimessione in termini (la competenza spettava alla Corte di Cassazione). Sul merito la Corte ha confermato che la mancata notifica dell'estratto contumaciale determina una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita nelle fasi preliminari dell'appello e che, ove non eccepita, il vizio si sana. Ha respinto le questioni di costituzionalità prospettate e ha ritenuto corretta la notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. per il mancato aggiornamento del domicilio dell'imputato. Ha inoltre condannato Amabile al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. P.Q.M.: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla decisione sulla rimessione in termini (competenza funzionale) e dichiara inammissibile l'istanza di rimessione; rigetta il resto dei ricorsi.
Norme richiamate
art.420 quater c.p.p.
Riferito allo status di "contumacia" in primo grado; la corte rileva che la dichiarazione di contumacia ante riforma non è stata contestata nel processo d'appello in modo da far emergere una nullità insanabile
art.97 comma 4 c.p.p.
Richiamato a proposito della sostituzione del difensore d'ufficio; non incide sulla necessità di eccepire la nullità nelle fasi preliminari dell'appello
art.606 c.p.p. (lett. b, c, e)
Norma di impugnazione: i motivi dedotti in Cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, illogicità) sono stati esaminati e ritenuti infondati o inammissibili ove mancava autosufficienza
art.548 comma 3 c.p.p.
Disciplina connessa alla contumacia e alle conseguenze processuali: la Corte ha interpretato che la nullità per mancata notifica dell'estratto è di regime intermedio e sanabile se non eccepita tempestivamente
art.179 c.p.p.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto infondata la censura che vorrebbe riconoscere nullità assoluta per mancata notifica dell'estratto contumaciale
art.161 comma 4 c.p.p.
La notifica presso il difensore è legittima quando il domicilio eletto non è aggiornato o la notifica al domicilio non è possibile; la Corte ha ritenuto regolare la citazione in appello eseguita presso il difensore
art.161 comma 1 c.p.p.
Richiamato in relazione all'onere dell'imputato di comunicare il mutamento di domicilio, la mancata comunicazione ha giustificato la notifica al difensore
art.157 c.p.p.
Distinto rispetto alle modalità straordinarie di ricerca dell'imputato: la giurisprudenza non richiede indagini ulteriori quando ricorrono i presupposti dell'art.161, comma 4
art.175 c.p.p.
Rilevante per la censura sulla rimessione in termini; la Corte ha ritenuto improcedibile la richiesta per carenza di prova autosufficiente
art.598 c.p.p.
Evocato tra le norme processuali rilevanti ma senza successo nel mutare la valutazione della Corte sulla sanabilità della nullità
art.616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e al versamento in cassa delle ammende per ricorso manifestamente inammissibile o colposo; applicata a carico di Amabile per euro 3.000
art.24 Cost. e art.11 Cost. (citati nelle questioni di legittimità)
Richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale che sono state ritenute manifestamente infondate: la Corte ha ritenuto che non sia stata fornita una concreta argomentazione di incompatibilità
Massime di principio
- La mancata notifica dell'estratto contumaciale costituisce, in giurisprudenza di legittimità, una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita nelle fasi preliminari del giudizio di appello; se non eccepita, il vizio si considera sanato.
- La notifica presso il difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. è legittima quando l'imputato non abbia aggiornato il domicilio eletto e/o la notifica al domicilio risulti impraticabile; non è sempre richiesta un'indagine lunga sulla "irreperibilità".
- Le questioni di incostituzionalità devono essere concretamente motivate e non possono essere avanzate in termini generici: la semplice evocazione degli artt. 24 e 11 Cost. non basta a rovesciare l'interpretazione vigente.
- La rimessione in termini e la decisione sulla stessa possono essere soggette a regole di competenza funzionale: in casi specifici la Corte di Cassazione può essere competente a decidere sulla rimessione.
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: allegazioni documentali decisive (es. prova del luogo di notifica/avviso di ricevimento) devono essere allegate al ricorso, altrimenti le censure possono essere dichiarate inammissibili.
- La politica bilanciatrice del legislatore tra effettiva partecipazione dell'imputato e certezza del processo porta a considerare alcune nullità sanabili per evitare l'instabilità ingiustificata delle sentenze quando la difesa non abbia tempestivamente agito.
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