Cassazione Penale, Ordinanza n. 28716/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, cioè la condanna per evasione pronunciata in appello non viene modificata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 maggio 2025, che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Dal testo emerge un solo motivo di ricorso, rubricato come censura sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché del tutto generico, senza specificazione di vizi decisori o argomentazioni idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il titolo di reato per il quale risulta pronunciata la condanna di merito, identificato nel delitto di evasione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina delle conseguenze economiche dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e argomentato: una doglianza meramente generica è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente sopporta le spese processuali nonché la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
- In cassazione non è sufficiente contestare in modo apodittico il giudizio di responsabilità; occorre indicare puntualmente gli errori di diritto o i vizi motivazionali della decisione impugnata.
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