Sentenza n. 1349/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, n. 479/2024, che aveva riconosciuto la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per 500 euro annui
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, n. 479/2024, pubblicata il 19 aprile 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Dopo il deposito della comunicazione che attestava l’accredito, il ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento e chiesto la cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il 25 febbraio 2026 Sogei s.p.a. aveva accreditato nel borsellino elettronico del ricorrente l’importo dovuto in esecuzione della sentenza. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero secondo la soccombenza virtuale, rilevando che il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. Nella liquidazione il TAR ha considerato sia il comportamento collaborativo del Ministero sia la serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dagli stessi difensori, che consente una standardizzazione dell’attività e una riduzione del compenso riferibile al singolo giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brescia ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli aa.ss. dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione.
Gli artt. 112 ss. c.p.a. costituiscono la base processuale per chiedere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brescia ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli aa.ss. dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione.
La disposizione è richiamata quale fonte del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, nella misura di 500 euro annui.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
L’integrale adempimento intervenuto nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta.
Nel liquidare le spese, il TAR richiama la ratio della disposizione sull’aumento del compenso in caso di pluralità di assistiti nella stessa posizione processuale: l’identità delle situazioni e delle questioni, insieme alla serialità e standardizzazione dei ricorsi, giustifica la riduzione proporzionale del compenso riferibile al singolo giudizio.
Massime di principio
- Se l’amministrazione adempie integralmente, durante il giudizio di ottemperanza, all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza definito per sopravvenuto adempimento, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo la soccombenza virtuale quando il ritardo nell’esecuzione confermi la fondatezza della pretesa azionata.
- La liquidazione dei compensi può tenere conto della serialità di ricorsi con identica situazione sostanziale e processuale e questioni sovrapponibili, poiché la standardizzazione dell’attività professionale riduce l’impegno imputabile al singolo giudizio.
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