Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che confermava il sequestro preventivo della societa' "Autoscuola Infantino & C. S.a.s." disposto con decreto ex art. 321 c.p.p. in relazione a reati (associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso, attentato alla sicurezza dei trasporti, corruzione propria). I motivi principali: 1) incompetenza territoriale; 2) inutilizzabilita' delle intercettazioni (si contesta che il primo decreto autorizzativo RIT 1607/2015 sia stato fondato su esposti anonimi e video anonimi, quindi carente ex art. 267 c.p.p., e che da quelle intercettazioni derivi l'inutilizzabilita' delle successive, compreso l'uso del captatore informatico RT 55/16); 3) mancato fumus commissi delicti e assenza di periculum in mora rispetto al bene sequestrato, con allegazione di trasferimento delle quote societarie (acquisto del 90% delle quote il 23/01/2019) che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe l'estraneita' agli illeciti e l'insussistenza del presupposto per il sequestro. E' stata inoltre richiamata la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 191 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che il sequestro avesse colpito la societa' (patrimonio sociale) e non le quote dei soci; il socio accomandante non ha, sul piano esterno, un interesse autonomo e distinto rispetto a quello della societa' e quindi non e' legittimato ad impugnare per ottenere la restituzione. Inoltre la ricorrente non ha provato davanti al giudice del riesame la titolarita' delle quote (mancanza dell'atto di cessione), carenza non sanabile in Cassazione. Percio' inammissibilita' del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativa (determinata in tremila euro) alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
norma che disciplina il sequestro preventivo; il decreto impugnato ha disposto il sequestro della societa' come "cosa pertinente al reato" ritenuta idonea ad agevolare la commissione di ulteriori reati
art. 322 cod. proc. pen.
attribuisce la legittimazione ad impugnare il decreto di sequestro al soggetto cui sono state sequestrate le cose, all'imputato e a chi avrebbe diritto alla restituzione; la Corte l'ha interpretata restringendo la legittimazione del socio accomandante quando il sequestro colpisce il patrimonio societario
art. 324 cod. proc. pen.
regola il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame; citato in riferimento alla modalita' di impugnazione dell'ordinanza impugnata
art. 267 cod. proc. pen.
norma che disciplina i presupposti per le captazioni/intercettazioni; la difesa contestava che l'autorizzazione fosse basata su esposti anonimi e materiale anonimo, ergo priva dei requisiti di concretezza richiesti
art. 191 cod. proc. pen.
norma sulla inutilizzabilita' delle prove; la questione della cd. inutilizzabilita' derivata e' stata evocata dalla difesa e menzionata anche con riferimento a questioni di legittimita' costituzionale sollevate in altri provvedimenti
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato tra le norme sul procedimento di sequestro e sull'impugnazione; invocato dalla difesa in relazione a profili di utilizzazione delle intercettazioni e del procedimento
art. 271 cod. proc. pen.
richiamato tra le norme processuali citate dalla ricorrente (riguarda modalita' e termini in materia di prove), ma la Corte ha deciso per ragioni di ammissibilita' senza entrare nel merito interpretativo di tale norma
art. 8, 9, 16 cod. proc. pen.
richiamati in relazione a profili di competenza e procedimento (tra cui competenza territoriale e modalita' procedurali), oggetto di censure dalla difesa rispetto alla ordinanza del riesame
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente di condannare la parte soccombente alle spese processuali e, se del caso, a una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per il versamento equitativo di tremila euro
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modifiche
richiamato in relazione alla disciplina della trattazione scritta del procedimento e alla mancata richiesta di discussione orale; la trattazione scritta e' stata disposta in base a tale normativa
Massime di principio
- Se il sequestro colpisce il patrimonio della societa' (beni sociali) e non le quote, il socio accomandante non e' automaticamente legittimato ad impugnare: l'interesse all'impugnazione deve essere collegato a un diritto direttamente leso e il rimedio per la restituzione compete alla societa' stessa
- Chi contesta la legittimazione ad impugnare per essere stato indicato come "terzo interessato" deve documentare fin da subito la titolarita' del diritto (es. atto di cessione delle quote). La mancata produzione dell'atto decisiva per l'inammissibilita' può essere insuperabile in sede di legittimita'
- Le doglianze sulle intercettazioni (es. autorizzazione fondata su esposti anonimi o su materiale anonimo, o uso di captatori informatici) sono rilevanti ma possono rimanere inesaminate se il giudice respinge il ricorso per vizio di ammissibilita'; per contestare efficacemente le intercettazioni e' necessario proporre e documentare specifici profili di illegittimita' in sede procedimentale e nel corretto momento processuale
- In procedimenti di sequestro, per contestare il fumus commissi delicti e il periculum in mora rispetto al bene, occorre fornire elementi fattuali e documentali che dimostrino l'estraneita' dell'interessato o la mancanza di pericolo di reiterazione; semplici argomentazioni congetturali o ritardi nella prova documentale sono vulnerabili
- Prima di proporre impugnazioni straordinarie, il terzo interessato dovrebbe verificare il corretto soggetto legittimato (la societa' vs. il singolo socio) e, se necessario, far valere il proprio diritto in sede civilistica sugli obblighi interni societari; in mancanza di posizione processuale esterna autonoma l'impugnazione penale puo' essere dichiarata inammissibile
- L'eventuale qualita' e fondatezza dei motivi di merito (es. inutilizzabilita' derivata delle intercettazioni) puo' rimanere inespugnata se si perde la questione preliminare della legittimazione e dell'interesse; quindi curare preliminarmente la prova della titolarita' del diritto e della legittimazione ad agire
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25290/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25295/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →