Cassazione Penale, Sentenza n. 32911/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna, in abbreviato, per rissa aggravata (entrambi) e per omicidio preterintenzionale (solo Neculai). Neculai deduce tre motivi: (a) violazione dell'art. 588 c.p., sostenendo che non ci sarebbe stata una rissa ma solo un contrasto tra due persone e atti di danneggiamento; (b) violazione dell'art. 584 c.p. e vizio di motivazione sul nesso causale e sulla prevedibilità dell'evento morte, sostenendo che la morte derivò da una fuga imprevedibile dell'autovettura dopo il danneggiamento; (c) violazione degli artt. 114 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di attenuanti. Malferteiner deduce un unico motivo: violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 588 c.p., nonché mancanza e illogicità della motivazione circa la sussistenza della rissa, contestando la valutazione delle prove (anche chat e messaggi) e l'interpretazione delle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Kevin Malferteiner e ha rigettato (inammissibili o infondati) i motivi di Valentino Neculai; dunque ha confermato le decisioni di merito. In particolare: il ricorso di Malferteiner è inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione e le censure erano, in buona parte, una rivalutazione del merito non consentita; il primo motivo di Neculai (assenza di rissa) è inammissibile perché la motivazione di merito contraddice tale assunto; il secondo motivo (nesso causale e prevedibilità della morte) è infondato: la Corte ha ritenuto provato il nesso eziologico tra i colpi inferti e l'investimento, escludendo che la manovra dell'auto costituisse evento straordinario che interrompe il nesso; il terzo motivo (attenuanti) è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha motivato il diniego con la mancanza di segni di resipiscenza, nonché con i gravi precedenti. Conseguenze procedurali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese; specifica condanna di Kevin Malferteiner a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 588 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che le condotte descrivessero una rissa (contrapposizione di gruppi, partecipazione di più persone) e ha respinto la censura che sosteneva l'assenza di rissa; la qualifica di rissa è fondata sulla ricostruzione fattuale dei contrapposti gruppi e sui comportamenti violenti collettivi.
art. 584 cod. pen.
Richiamata nelle censure relative al nesso causale tra le percosse e l'evento morte; la Corte ha ritenuto che, pur non potendosi attribuire la morte direttamente ai soli pugni, il quadro fatto grave dalle lesioni e dalla posizione della vittima a terra integrasse il nesso eziologico per il delitto preterintenzionale.
art. 114 cod. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di attenuante per la minima importanza della condotta; la Corte territoriale ha motivato che la condotta dell'imputato non era di minima importanza in quanto ha aggravato la situazione di pericolo della vittima.
art. 62-bis cod. pen.
Invocata come attenuante generica; la Corte ha negato l'attenuante in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza e per i gravi precedenti dell'imputato.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione ha osservato che, nel ricorso per cassazione, talune doglianze relative alla valutazione probatoria non sono ammissibili se mascherano una richiesta di riesame del merito.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità dei motivi (in particolare ricorsi che implicano rifacimento del giudizio di merito o censure generiche sono inammissibili).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo applicato per condannare al pagamento della somma alla Cassa delle ammende (sanzione amministrativa/contributo) nel caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di 'rissa' richiede una valutazione complessiva delle condotte e della partecipazione collettiva: la Cassazione non ammette, in sede di legittimità, una rivalutazione dei fatti già adeguatamente motivati dal giudice di merito.
- Per l'omicidio preterintenzionale è sufficiente che la morte sia l'esito non voluto ma razionalmente prevedibile della condotta lesiva: eventi successivi (es. investimento) non interrompono il nesso causale se risultano evoluzione prevedibile della situazione creata dall'aggressione.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto il profilo formale, mirano a riesaminare il merito probatorio ("nuova lettura" delle prove) quando la Corte territoriale ha fornito una motivazione esauriente e coerente.
- Le attenuanti (incluse quelle generiche) possono essere negate se il giudice valuta l'assenza di segni di resipiscenza e/o gravità del fatto e i precedenti personali: l'affermazione di innocenza in sede di interrogatorio non vale automaticamente come indice di ravvedimento.
- La prevedibilità dell'evento lesivo va valutata in rapporto alla situazione concreta (es. vittima resa incosciente e distesa a terra): comportamenti successivi del gruppo in fuga possono essere considerati evoluzioni tipiche e quindi non interrompere la causalità.
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