Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32911/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'assise d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna, in abbreviato, per rissa aggravata (entrambi) e per omicidio preterintenzionale (solo Neculai). Neculai deduce tre motivi: (a) violazione dell'art. 588 c.p., sostenendo che non ci sarebbe stata una rissa ma solo un contrasto tra due persone e atti di danneggiamento; (b) violazione dell'art. 584 c.p. e vizio di motivazione sul nesso causale e sulla prevedibilità dell'evento morte, sostenendo che la morte derivò da una fuga imprevedibile dell'autovettura dopo il danneggiamento; (c) violazione degli artt. 114 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di attenuanti. Malferteiner deduce un unico motivo: violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 588 c.p., nonché mancanza e illogicità della motivazione circa la sussistenza della rissa, contestando la valutazione delle prove (anche chat e messaggi) e l'interpretazione delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Kevin Malferteiner e ha rigettato (inammissibili o infondati) i motivi di Valentino Neculai; dunque ha confermato le decisioni di merito. In particolare: il ricorso di Malferteiner è inammissibile perché la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione e le censure erano, in buona parte, una rivalutazione del merito non consentita; il primo motivo di Neculai (assenza di rissa) è inammissibile perché la motivazione di merito contraddice tale assunto; il secondo motivo (nesso causale e prevedibilità della morte) è infondato: la Corte ha ritenuto provato il nesso eziologico tra i colpi inferti e l'investimento, escludendo che la manovra dell'auto costituisse evento straordinario che interrompe il nesso; il terzo motivo (attenuanti) è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha motivato il diniego con la mancanza di segni di resipiscenza, nonché con i gravi precedenti. Conseguenze procedurali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese; specifica condanna di Kevin Malferteiner a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le condotte descrivessero una rissa (contrapposizione di gruppi, partecipazione di più persone) e ha respinto la censura che sosteneva l'assenza di rissa; la qualifica di rissa è fondata sulla ricostruzione fattuale dei contrapposti gruppi e sui comportamenti violenti collettivi.

  • art. 584 cod. pen.

    Richiamata nelle censure relative al nesso causale tra le percosse e l'evento morte; la Corte ha ritenuto che, pur non potendosi attribuire la morte direttamente ai soli pugni, il quadro fatto grave dalle lesioni e dalla posizione della vittima a terra integrasse il nesso eziologico per il delitto preterintenzionale.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di attenuante per la minima importanza della condotta; la Corte territoriale ha motivato che la condotta dell'imputato non era di minima importanza in quanto ha aggravato la situazione di pericolo della vittima.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Invocata come attenuante generica; la Corte ha negato l'attenuante in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza e per i gravi precedenti dell'imputato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione ha osservato che, nel ricorso per cassazione, talune doglianze relative alla valutazione probatoria non sono ammissibili se mascherano una richiesta di riesame del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità dei motivi (in particolare ricorsi che implicano rifacimento del giudizio di merito o censure generiche sono inammissibili).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per condannare al pagamento della somma alla Cassa delle ammende (sanzione amministrativa/contributo) nel caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di 'rissa' richiede una valutazione complessiva delle condotte e della partecipazione collettiva: la Cassazione non ammette, in sede di legittimità, una rivalutazione dei fatti già adeguatamente motivati dal giudice di merito.
  • Per l'omicidio preterintenzionale è sufficiente che la morte sia l'esito non voluto ma razionalmente prevedibile della condotta lesiva: eventi successivi (es. investimento) non interrompono il nesso causale se risultano evoluzione prevedibile della situazione creata dall'aggressione.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto il profilo formale, mirano a riesaminare il merito probatorio ("nuova lettura" delle prove) quando la Corte territoriale ha fornito una motivazione esauriente e coerente.
  • Le attenuanti (incluse quelle generiche) possono essere negate se il giudice valuta l'assenza di segni di resipiscenza e/o gravità del fatto e i precedenti personali: l'affermazione di innocenza in sede di interrogatorio non vale automaticamente come indice di ravvedimento.
  • La prevedibilità dell'evento lesivo va valutata in rapporto alla situazione concreta (es. vittima resa incosciente e distesa a terra): comportamenti successivi del gruppo in fuga possono essere considerati evoluzioni tipiche e quindi non interrompere la causalità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.