Cassazione Penale, Ordinanza n. 12958/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che i reati fossero prescritti, indicando come dies a quo il 18 febbraio 2013, data del fallimento, e come data di maturazione della prescrizione il 18 agosto 2025.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili perché le censure non risultavano previamente dedotte in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., e comunque erano aspecifici per difetto di puntuale confronto con le ragioni della decisione impugnata, in contrasto con l'art. 581 c.p.p. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché il termine non era ancora maturato alla data della decisione.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942
Base normativa della contestazione per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.
art. 223 R.D. 267/1942
Norma richiamata per estendere la disciplina della bancarotta fraudolenta agli amministratori e soggetti equiparati nei casi previsti dalla legge fallimentare.
art. 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942
Norma aggravatrice/di riferimento richiamata nel capo di imputazione per i fatti di bancarotta.
art. 606, comma 3, c.p.p.
I motivi di ricorso sono inammissibili se non dedotti previamente in appello quando ciò è richiesto a pena di inammissibilità.
art. 581 c.p.p.
L'impugnazione deve contenere motivi specifici, con enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alla decisione impugnata.
art. 159 c.p.
Richiamato per il calcolo del tempo necessario a maturare la prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte censure che non risultino previamente proposte in appello, quando la legge le assoggetti a una specifica condizione di ammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non basta una critica autonoma o generica, ma occorre confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- L'onere di specificità dell'impugnazione è proporzionato al livello di analiticità con cui il giudice di merito ha motivato la decisione.
- La deduzione della prescrizione è infondata se, calcolato il dies a quo e gli eventuali termini di sospensione o proroga, il termine massimo non è ancora decorso alla data della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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