Sentenza n. 522/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento prot. c_a662/2022/189446 del 15.6.22 e notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bari avente a oggetto “Comunicazione di diniego definitivo relativo all'istanza presentata ai sensi dell'art 44 del D.Lgs. 207/2021, per lo smantellamento dell'impianto esistente di “Radio Dimensione Suono” 89,100 MHz sito in Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT posto in Via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU ai seguenti riferimenti Sezione: A Foglio: 94 Particella: 828”; nonché, ove necessario di ogni altro atto presupposto o conseguente alla predetta nota di diniego definitivo, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con particolare riferimento alle comunicazioni di preavviso di rigetto ex art. 10 bis ricevuto in data 28.3.22 (prot. c_a662/2022/98646) e quello ricevuto in data 31.5.22 (c_a662/2022/170442) oltre alla nota ARPA prot. 24069 del 6.4.22 citata dal Comune di Bari nel provvedimento di diniego (doc. 2-3); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.5.2025: per l'annullamento del provvedimento prot. c_a662 – prot. 28.2.25.-0076874.U del 28.2.25 e notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dalla Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio - Settore Servizi per l’Edilizia Privata – Autorizzazioni e PdC del Comune di Bari avente a oggetto “Diniego definitivo a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e art. 44, comma 7 e seguenti del D.Lgs 259/2003 giusta convocazione nota prot. 311973 del13.9.24” nonché, ove necessario di ogni altro atto presupposto o conseguente alla predetta nota di diniego definitivo, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con particolare riferimento alle “Determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e art, 44, comma 7 e seguenti del D.Lgs 259/2003 giusta convocazione nota prot. 311973 del 13/09/2024” ricevute in data 29.11.24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale alla delocalizzazione di un impianto di radiodiffusione dal centro abitato a un sito urbano alternativo e, con motivi aggiunti, nuovo diniego adottato all'esito di una conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo al trasferimento dell'impianto di radiodiffusione dalla postazione di Piazza Luigi di Savoia, interessata da un ordine di demolizione, al sito di proprietà INWIT sito in via Marchese di Montrone. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omessa valutazione delle controdeduzioni successive ai preavvisi di rigetto, la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede, l'erronea interpretazione della nozione di comprovate e documentate esigenze di servizio prevista dalla disciplina regionale, nonché il mancato rilievo dei pareri favorevoli di ARPA Puglia e del MIMIT sulla compatibilità elettromagnetica e radioelettrica del sito. Con i motivi aggiunti ha impugnato il nuovo diniego, adottato dopo una conferenza di servizi decisoria e una rinnovata istruttoria, contestando l'ampliamento dei motivi ostativi, l'utilizzo di una consulenza tecnica esterna, lo sviamento, il difetto di istruttoria, l'illogicità della motivazione, il travisamento, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'erronea individuazione dei siti alternativi extraurbani, in particolare Santa Fara e Bellavista. Ha sostenuto che la delocalizzazione avrebbe ridotto la copertura del segnale, aggravato le interferenze con emittenti estere e compromesso gli obblighi di servizio e il bacino di utenza.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune ha adottato un nuovo diniego integralmente sostitutivo del precedente, all'esito di una rinnovata istruttoria. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto che il nuovo provvedimento costituisse l'esito di una valutazione autonoma e completa e che l'emersione di ulteriori profili, compresa la questione dei titoli ministeriali, non violasse i doveri di collaborazione o il legittimo affidamento, essendo tali elementi emersi nel corso della conferenza di servizi. I pareri di ARPA e MIMIT sono stati correttamente limitati ai rispettivi ambiti tecnici: compatibilità con i limiti elettromagnetici e profili radioelettrici, senza valutazione delle esigenze di servizio necessarie per la deroga alla localizzazione extraurbana. Tali pareri, pertanto, non vincolavano il Comune, cui spettava la valutazione urbanistica e territoriale. Secondo il TAR, il Regolamento regionale n. 14 del 2006 pone come regola generale la localizzazione degli impianti fuori dal centro abitato; la deroga richiede la prova rigorosa di comprovate e documentate esigenze di servizio. La ricorrente non ha dimostrato l'assoluta inidoneità delle alternative extraurbane, né l'impossibilità di adeguare tecnicamente l'impianto, né un significativo incremento di costi e tempi. Lo studio tecnico prodotto, risalente al 2022, non dimostrava l'impossibilità dello spostamento extraurbano e non conteneva misurazioni aggiornate sulle interferenze estere. Il co-siting non era decisivo, poiché il Comune non aveva imposto la separazione fisica delle emittenti. Le difficoltà relative al sito di Santa Fara e la vicinanza a strutture ospedaliere non erano state provate in modo puntuale; gli eventuali adeguamenti tecnici rientravano nel normale rischio d'impresa. Il ricorso a un consulente esterno è stato ritenuto legittimo per l'acquisizione di supporto specialistico in una pratica tecnicamente complessa. Il TAR ha inoltre affermato che il Comune può bilanciare efficienza della rete, tutela della salute, ambiente, decoro e ordinato assetto territoriale, anche in presenza di valori elettromagnetici sotto soglia e di pareri tecnici favorevoli. Le specificità dell'emittente nazionale non modificavano l'esito, poiché gli obblighi di servizio dovevano essere assolti adeguando la rete alla disciplina locale. Le questioni formali ulteriori sono state assorbite. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto, la cui osservanza e la valutazione delle osservazioni sono state dedotte dalla ricorrente, ma le relative censure non hanno condotto all'annullamento del nuovo diniego.
art. 14-bis l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona nell'ambito della rinnovata istruttoria comunale.
art. 44 d.lgs. 207/2021
È indicato quale base normativa dell'istanza originaria di trasferimento dell'impianto.
art. 44, commi 7 e seguenti, d.lgs. 259/2003
È richiamato quale disciplina dell'istruttoria e della conferenza di servizi relativa all'impianto di radiodiffusione.
Regolamento regionale Puglia n. 14 del 2006
Stabilisce la preferenza per la localizzazione degli impianti fuori dal centro abitato; la deroga è ammessa solo in presenza di comprovate e documentate esigenze di servizio, da provare rigorosamente.
Legge regionale Puglia n. 5 del 2002
Collega la tutela dall'inquinamento elettromagnetico alle competenze comunali in materia di assetto del territorio.
Legge n. 214 del 2024
L'innalzamento dei limiti nazionali di esposizione ai campi elettromagnetici non incide, secondo il TAR, sull'autonoma potestà comunale di pianificazione e localizzazione degli impianti.
art. 21 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al carattere istituzionale e informativo dell'attività radiotelevisiva, ma non è stato ritenuto idoneo a derogare alla disciplina urbanistica e ambientale.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente attraverso il riferimento al sindacato sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione e alla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione, nel corso del giudizio, adotta un nuovo provvedimento integralmente sostitutivo di quello impugnato, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le censure devono essere rivolte contro il nuovo atto mediante motivi aggiunti.
- Nel riesame dell'istanza e nella riedizione del potere, l'amministrazione non è vincolata ai soli motivi posti a fondamento del primo diniego, potendo considerare ulteriori profili emersi dalla rinnovata istruttoria, purché il nuovo provvedimento costituisca l'esito di una valutazione autonoma e completa.
- I pareri favorevoli di autorità tecniche, limitati alla compatibilità elettromagnetica o radioelettrica dell'impianto, non attribuiscono automaticamente il diritto alla localizzazione richiesta e non vincolano il Comune nella valutazione delle esigenze di servizio, dell'assetto urbanistico, del decoro e della pianificazione territoriale.
- Quando la disciplina regionale stabilisce la localizzazione extraurbana degli impianti come regola generale e ammette deroghe solo per comprovate e documentate esigenze di servizio, il richiedente deve fornire una prova tecnica seria, precisa e concordante dell'assoluta inidoneità delle alternative concretamente individuate dall'amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche e discrezionali dell'amministrazione non può sostituire la valutazione dell'autorità competente quando essa sia coerente e motivata e non risulti affetta da travisamento, illogicità o irragionevolezza.
- Gli obblighi di copertura derivanti da una concessione o autorizzazione nazionale dell'operatore radiotelevisivo non esonerano quest'ultimo dal rispetto della disciplina locale di pianificazione e localizzazione degli impianti; gli eventuali adeguamenti tecnici e i fisiologici costi di trasferimento rientrano, in assenza di prova di oneri sproporzionati, nel normale rischio d'impresa.
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