Cassazione Penale, Sentenza n. 18362/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione in termine per proporre impugnazione avverso sentenze della Corte di appello di Perugia (12/10/2021 e 10/10/2022). Il ricorrente sostenne di essere stato assente ai processi perché detenuto, di non aver ricevuto comunicazione degli atti e delle date di udienza, di non essere stato tradotto in udienza e di non aver mai avuto contatti con il difensore di ufficio; affermò di aver avuto conoscenza dei provvedimenti solo il 26/04/2023 in occasione della notifica dell'ordine di esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la domanda generica e non chiara quanto all'oggetto (non è stato specificato con precisione quale sentenza si impugnasse). In particolare, riguardo alla sentenza del 10/10/2022 è emersa prova documentale che l'imputato era assistito da due difensori di fiducia (non da un difensore d'ufficio), che aveva eletto domicilio presso un terzo difensore e che il decreto di citazione per il giudizio di appello gli era stato notificato personalmente il 26/08/2022 presso la Casa Circondariale di Brindisi, sicché sussisteva conoscenza effettiva del processo. Non risultano nullità assolute o insanabili né incolpevole mancata conoscenza tali da giustificare la reintegrazione nel termine. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Richiamata come principio giurisprudenziale: per ottenere la restituzione in termini occorre dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo e/o l'esistenza di nullità assolute e insanabili; non è sufficiente la mera asserzione di assenza o detenzione
Massime di principio
- Specificare con precisione quale provvedimento si impugna (data e numero) e fornire prove documentali riferite a ciascuna sentenza
- La detenzione del ricorrente non determina automaticamente il diritto alla restituzione in termini: è necessario provare l'incolpevole mancata conoscenza del giudizio
- La notifica personale della citazione, l'elezione di domicilio e l'assistenza da parte di difensori di fiducia sono elementi che, se documentati, dimostrano conoscenza effettiva del processo
- Le eventuali nullità devono essere dedotte tempestivamente in udienza o con impugnazione; solo le nullità assolute e insanabili possono giustificare la reintegrazione tardiva
- Per aumentare le possibilità di successo occorre produrre documenti specifici (atto di notifica, decreto di citazione, atti che provino l'inesistenza di contatti con il difensore, certificazioni di mancata traduzione) e non restare su generiche deduzioni
- Il mancato rispetto di requisiti formali o la genericità del ricorso possono determinarne l'inammissibilità e l'obbligo di pagare le spese e somme alla Cassa delle ammende
- Valutare tempestivamente, prima della notifica dell'ordine di esecuzione, tutte le vie di impugnazione disponibili (ricorso per cassazione, deduzioni in udienza) per non pregiudicare i termini
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18180/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18181/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18182/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18183/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18184/2024 del 09/05/2024
- Sentenza penale · 9 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18186/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →