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Ordinanza

Ordinanza n. 1594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Ministero della difesa ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio favorevole al privato e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo non indica i motivi specifici dell'appello né il contenuto della controversia sostanziale.

La decisione

In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal Ministero potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della rapida trattazione del merito, fissando l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Non è stata definita la fondatezza dell'appello né riformata nel merito la sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di assicurare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere una sospensione sostanziale dell'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando le esigenze prospettate possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere sostanzialmente l'efficacia della sentenza impugnata.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulla fondatezza dell'appello, che resta riservata alla successiva udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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