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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11875/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato previsto dall'art. 76 del d.lgs. 159/2011. Con tre motivi e con memoria successiva ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: 1) in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la prova della disponibilità di uno storditore elettrico; 2) in relazione al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva; 3) in relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione rileva che la censura sul primo punto era stata proposta tardivamente solo con motivi nuovi, dunque non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; rileva inoltre che, comunque, la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e coerente, con richiamo a specifici elementi indiziari, tra cui gli impianti GPS. Quanto agli ulteriori motivi, li reputa manifestamente infondati perché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e la motivazione sul punto non è sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene non consentita la censura relativa alla disponibilità dello storditore elettrico, perché proposta tardivamente solo con motivi nuovi, e comunque manifestamente infondata; reputa manifestamente infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sul diniego della sostituzione della pena, osservando che la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p. e che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica il contenuto della fattispecie, limitandosi a indicare il titolo di reato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le censure dedotte solo con motivi nuovi sono considerate tardive e quindi non consentite in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di gravità del reato e di personalità del reo sono richiamati per ritenere corretta la valutazione del trattamento sanzionatorio e della recidiva; la motivazione sul punto non è sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure proposte tardivamente solo con motivi nuovi, quando la questione non sia stata tempestivamente devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di una lettura alternativa dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e sorretta da elementi specifici.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri legali di cui all'art. 133 c.p. e abbia dato conto di elementi quali modalità della condotta, propensione a delinquere e prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni.
  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e se le doglianze del ricorrente mirano soltanto a ottenere un diverso apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati contro la fede pubblica
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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