Cassazione Penale, Sentenza n. 34638/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 13/11/2024 che dichiarava l'inammissibilità del reclamo riguardante il divieto di detenere, nella camera di pernottamento, un lettore CD e supporti musicali. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 666 co.2, 667 c.p.p. e art. 35 bis ord. pen., sostenendo che il provvedimento fosse stato emesso de plano dal Presidente in assenza di contraddittorio e senza i presupposti normativi, nonché che il decreto fosse poco chiaro circa l'oggetto della domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato. Ha affermato che il reclamo avverso decisioni del Magistrato di sorveglianza rientra nel genere dell'impugnazione e pertanto non può essere dichiarata inammissibile mediante il procedimento semplificato dell'art. 666 co.2 c.p.p.; la valutazione di inammissibilità compete al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale (art. 591 c.p.p.). Il provvedimento del Presidente è nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 co.1 lett. a) c.p.p. se emesso in contrasto con le norme sulla costituzione del giudice. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p.
Richiamato come vizio denunciato dal ricorrente (motivo di cassazione) per vizio di legge relativo alla decisione impugnata; la Corte prende in considerazione la dedotta violazione procedurale.
art. 666 comma 2 c.p.p.
Norma sul procedimento semplificato: la Corte precisa che tale procedimento non è utilizzabile per dichiarare l'inammissibilità dei reclami in materia di sorveglianza quando si tratta di impugnazioni riconducibili al genus dell'impugnazione.
art. 667 c.p.p.
Richiamato in relazione al procedimento d'impugnazione; implica che il regime delle impugnazioni ordinarie deve essere rispettato nei reclami al Tribunale di sorveglianza.
art. 35 bis ord. pen.
Citato dal ricorrente in relazione alla materia del provvedimento contestato (ordinamento detentivo e misure disciplinari/limitazioni), sebbene la decisione si sia focalizzata sul profilo procedurale e sulla competenza a decidere il reclamo.
art. 591 c.p.p.
La Corte interpreta questa norma come indicativa che le ragioni tassative di impugnabilità e le decisioni sulle impugnazioni spettano al giudice dell'impugnazione (organo collegiale), non al Presidente del Tribunale di sorveglianza.
art. 178 comma 1 lettera a) c.p.p.
Richiamata per qualificare come nullità assoluta il provvedimento adottato in violazione delle norme sulla costituzione del giudice (cioè quando il Presidente decide ciò che è riservato all'organo collegiale).
art. 620 lettera d) c.p.p.
Applicata per disporre l'annullamento senza rinvio del provvedimento, in quanto il decreto impugnato risultava 'non consentito dalla legge'.
Massime di principio
- Il reclamo avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza, essendo riconducibile al genus dell'impugnazione, deve essere valutato e deciso dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale e non può essere dichiarato inammissibile tramite il procedimento semplificato riservato al Presidente.
- Un provvedimento adottato dal Presidente che decida sull'inammissibilità di un reclamo spettante al Tribunale è affetto da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice; tale nullità può essere causa di annullamento senza rinvio quando il provvedimento è 'non consentito dalla legge'.
- Quando si impugna un provvedimento che limita diritti o detenzione di beni personali (es. divieto di detenere un lettore CD), è importante qualificare correttamente il mezzo di impugnazione e indicare chiaramente i motivi specifici per evitare eccezioni formali, ma la competenza a decidere spetta comunque al Tribunale collegiale.
- Se il procedimento è stato deciso de plano e senza contraddittorio dal Presidente, il rimedio è il ricorso che può portare all'annullamento e alla trasmissione degli atti al Tribunale competente per la decisione collegiale.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili: 1) precisare l'oggetto e le ragioni specifiche del reclamo; 2) ricordare che le decisioni d'impugnazione sulle misure di sorveglianza spettano al Tribunale collegiale; 3) contestare tempestivamente l'eventuale provvedimento del Presidente che dichiari l'inammissibilità per usurpazione di competenza.
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