Cassazione Civile, Ordinanza n. 35009/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Molise che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, emesso dopo PVC della Guardia di finanza, con cui erano stati ripresi a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione a fatture attive emesse dalla società nei confronti di un'altra società riconducibile alla stessa compagine familiare, ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, e a fatture passive contabilizzate dalla contribuente, ritenuta soggetto fittiziamente interposto tra il fornitore e il reale cessionario. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato motivazione apparente della sentenza d'appello per mancata esplicitazione del ragionamento sulla prova dell'inesistenza delle operazioni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme IVA e dei criteri sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto 'elementi certi' invece di valorizzare anche la prova presuntiva e avesse invertito l'onere della prova, trascurando che spettava alla contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di uno dei soggetti evocati quale ex legale rappresentante della società cancellata, ritenendo che costui non avesse legittimazione processuale a rappresentare la società estinta in una controversia sul debito sociale. Ha poi cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, affinché sia integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè dei soci ex lege subentranti nei rapporti obbligatori della società cancellata. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, essendo l'Agenzia ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
evocato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come norma sulla motivazione della sentenza.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, 14, 29, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53, 54, 59, comma 1, lett. b)
richiamati per il regime del processo tributario, del litisconsorzio necessario, dell'integrazione del contraddittorio e del rinvio al primo giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina IVA degli acquisti e detrazioni.
art. 21, commi 2 e 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo in relazione alla fatturazione IVA.
art. 26, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento IVA.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova sull'effettività delle operazioni.
art. 2728 c.c.
richiamato con riferimento alle presunzioni legali.
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici.
art. 110 c.p.c.
richiamato per la successione processuale dei soci nei rapporti della società estinta.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
richiamato quale base per la cassazione con rinvio al primo giudice in presenza di nullità del contraddittorio.
art. 2495, comma 2, c.c.
richiamato nel passaggio sulla diversa posizione del liquidatore/ex legale rappresentante rispetto ai debiti sociali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nel caso di specie.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la successione dei soci nei rapporti obbligatori sociali e nella legittimazione processuale, secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale; il liquidatore o ex legale rappresentante non diventa per ciò solo successore processuale della società estinta.
- Quando l'accertamento riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria di società di persone e soci, ricorre un litisconsorzio necessario originario: il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti, pena la nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se in cassazione emerge la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non partecipi ai gradi di merito, la Corte deve cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
- In tema di operazioni inesistenti, la prova dell'inesistenza può essere fornita anche mediante presunzioni; il riparto dell'onere probatorio va letto secondo le regole generali del sistema probatorio tributario e civilistico.
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