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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05737/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere l'indennità di disoccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva negato il diritto alla prestazione e aveva condannato il lavoratore a restituire quanto già percepito, sul presupposto che il datore di lavoro fosse stato esonerato dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria con decreto ministeriale avente efficacia retroattiva dalla data della domanda. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, sostenendo che la modifica retroattiva del rapporto tra INPS e datore di lavoro, derivante dal decreto di esonero, non potesse essergli opposta e che la decisione facesse dipendere il suo diritto da vicende estranee al sinallagma contrattuale, in assenza di una esplicita previsione normativa pregiudizievole per il lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha confermato che, nel sistema applicabile ratione temporis, il decreto ministeriale di esonero dall'obbligo assicurativo produce effetti dalla data della domanda del datore di lavoro e incide sulla stessa configurabilità di un valido rapporto assicurativo, requisito preliminare per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione. Poiché il ricorrente non aveva denunciato vizi del decreto idonei a metterne in dubbio la legittimità, la decisione d'appello è stata ritenuta conforme ai principi consolidati. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma richiamata come base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.

  • art. 37 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dal decreto stesso.

  • art. 40 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    Prevede l'esclusione dall'assicurazione per gli impiegati, agenti e operai stabili di determinate aziende, quando sia garantita la stabilità d'impiego.

  • art. 36 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818

    Prevede l'accertamento amministrativo della stabilità d'impiego, su domanda del datore di lavoro, con provvedimento ministeriale efficace dalla data della domanda.

  • art. 19, primo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636

    Definisce i requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'indennità giornaliera di disoccupazione involontaria.

  • art. 20, commi 4, 5 e 6, d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel quadro della disciplina sull'assetto dell'assicurazione per la disoccupazione.

  • art. 2119 c.c.

    Utilizzato come parametro per spiegare che la stabilità d'impiego implica che il rapporto possa cessare solo per giusta causa o per altri giustificati motivi tassativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esonero dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, quando sia previsto dalla legge e disposto con provvedimento amministrativo legittimo, incide sulla stessa esistenza del rapporto assicurativo e può precludere il diritto alla prestazione al lavoratore.
  • Il decreto ministeriale che accerta la stabilità d'impiego ed esonera il datore dall'obbligo assicurativo produce effetti dalla data della domanda del datore di lavoro, se così dispone la disciplina applicabile.
  • Per contestare efficacemente il diniego della prestazione previdenziale non basta dedurre l'estraneità della vicenda tra datore e ente previdenziale al rapporto di lavoro: occorre censurare specificamente la legittimità del provvedimento di esonero che elimina il presupposto assicurativo della prestazione.
  • La stabilità d'impiego, rilevante ai fini dell'esonero dall'assicurazione, richiede una tutela del posto di lavoro particolarmente intensa, assimilabile a un regime in cui la cessazione è consentita solo per giusta causa o per altri motivi tassativamente previsti.
  • In sede di legittimità, se il decreto amministrativo presupposto non è specificamente impugnato per vizi propri, il giudice può ritenere correttamente negata la prestazione previdenziale fondata su un rapporto assicurativo venuto meno per effetto di quel decreto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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