Cassazione Civile, Ordinanza n. 10890/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di compensi professionali sulla base di una scrittura privata autenticata del 5 maggio 2010. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione sostenendo che il titolo non fosse munito di formula esecutiva, che il credito fosse insussistente e che la quantificazione includesse voci non dovute. In appello ha poi sostenuto che la scrittura non rappresentasse un vero riconoscimento di debito per prestazioni professionali, ma mascherasse un pagamento "in nero" correlato alla compravendita di un bar, con conseguente simulazione o nullità per illiceità della causa e violazione di norme fiscali e antiriciclaggio; ha inoltre chiesto giuramento decisorio. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la qualificazione della scrittura come confessione anziché come promessa/ricognizione di debito, con conseguente errata applicazione degli artt. 2732 c.c. e 345 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello mutato la qualificazione giuridica della scrittura senza specifica impugnazione; 3) la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere ritenuto tardiva la deduzione di simulazione/nullità, sostenendo che la nullità fosse rilevabile d'ufficio anche in appello; 4) la violazione degli artt. 233 c.p.c. e 2739 c.c. per l'inammissibilità del giuramento decisorio, che il ricorrente riteneva invece ammissibile e non diretto a provare un fatto illecito in senso tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e comunque infondato, affermando che la dichiarazione contenuta nella scrittura, per il modo in cui era formulata, poteva essere qualificata come confessione sul rapporto fondamentale, con conseguente applicabilità dell'art. 2732 c.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che il giudice di appello può dare al rapporto una diversa qualificazione giuridica senza violare l'art. 112 c.p.c., purché non introduca nuovi fatti né muti il petitum; nel caso concreto non vi era alcun giudicato sulla qualificazione della scrittura. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, ribadendo che la domanda di simulazione era stata introdotta tardivamente in appello e che la rilevabilità officiosa della nullità non consente di fondarla su contestazioni fattuali mai svolte prima. Ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che il giuramento decisorio deferito con atto di appello non era valido perché l'atto non risultava sottoscritto dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, ed era comunque inammissibile perché diretto a provare una simulazione assoluta non dedotta in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati dati gli ulteriori provvedimenti fiscali di legge.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha consentito la trattazione in camera di consiglio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere la completa esposizione e la localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo; il difetto comporta inammissibilità
art. 345 c.p.c.
in appello non possono introdursi nuovi fatti o domande; la diversa qualificazione giuridica è consentita se resta immutato il fatto costitutivo e il petitum
art. 2732 c.c.
la confessione può essere revocata solo provando errore di fatto o violenza
art. 1988 c.c.
la promessa/ricognizione di debito non assume automaticamente natura confessoria, ma comporta presunzione del rapporto fondamentale fino a prova contraria
artt. 2730 ss. c.c.
disciplinano la confessione, che ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte
art. 112 c.p.c.
il giudice non può attribuire un effetto o un bene della vita diverso da quello domandato, ma può riqualificare giuridicamente i fatti allegati
art. 233 c.p.c.
il giuramento decisorio in appello richiede sottoscrizione personale della parte o di difensore con mandato speciale
art. 2739 c.c.
il giuramento decisorio è inammissibile se diretto a provare fatti illeciti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La ricognizione o promessa di debito ex art. 1988 c.c. non coincide con la confessione: la prima riguarda un rapporto giuridico e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, mentre la seconda ha ad oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante; la qualificazione concreta dipende dal contenuto dell'atto.
- Quando nello stesso documento coesistono promessa di pagamento e dichiarazioni di fatti storici costitutivi del rapporto, tali dichiarazioni possono assumere valore confessori e sono superabili solo nei limiti dell'art. 2732 c.c., mediante prova dell'errore di fatto o della violenza.
- Il giudice d'appello può attribuire ai fatti allegati una diversa qualificazione giuridica rispetto al primo giudice, purché non introduca nuovi fatti costitutivi, non muti il petitum e non alteri il bene della vita richiesto.
- La nullità del contratto posto a fondamento della pretesa può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma non può essere accertata sulla base di contestazioni fattuali nuove o mai sollevate nel precedente grado.
- Il giuramento decisorio in appello è inammissibile se deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale; inoltre non può essere utilizzato per provare fatti illeciti o una simulazione assoluta non dedotta tempestivamente.
- In cassazione il motivo fondato su documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, indicando il contenuto rilevante del documento e la sua precisa localizzazione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10814/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10816/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10817/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10819/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10820/2023 del 24/04/2023
- ordinanza_civile · 24 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10823/2023 del 24/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →