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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10890/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di compensi professionali sulla base di una scrittura privata autenticata del 5 maggio 2010. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione sostenendo che il titolo non fosse munito di formula esecutiva, che il credito fosse insussistente e che la quantificazione includesse voci non dovute. In appello ha poi sostenuto che la scrittura non rappresentasse un vero riconoscimento di debito per prestazioni professionali, ma mascherasse un pagamento "in nero" correlato alla compravendita di un bar, con conseguente simulazione o nullità per illiceità della causa e violazione di norme fiscali e antiriciclaggio; ha inoltre chiesto giuramento decisorio. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la qualificazione della scrittura come confessione anziché come promessa/ricognizione di debito, con conseguente errata applicazione degli artt. 2732 c.c. e 345 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello mutato la qualificazione giuridica della scrittura senza specifica impugnazione; 3) la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere ritenuto tardiva la deduzione di simulazione/nullità, sostenendo che la nullità fosse rilevabile d'ufficio anche in appello; 4) la violazione degli artt. 233 c.p.c. e 2739 c.c. per l'inammissibilità del giuramento decisorio, che il ricorrente riteneva invece ammissibile e non diretto a provare un fatto illecito in senso tecnico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e comunque infondato, affermando che la dichiarazione contenuta nella scrittura, per il modo in cui era formulata, poteva essere qualificata come confessione sul rapporto fondamentale, con conseguente applicabilità dell'art. 2732 c.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che il giudice di appello può dare al rapporto una diversa qualificazione giuridica senza violare l'art. 112 c.p.c., purché non introduca nuovi fatti né muti il petitum; nel caso concreto non vi era alcun giudicato sulla qualificazione della scrittura. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, ribadendo che la domanda di simulazione era stata introdotta tardivamente in appello e che la rilevabilità officiosa della nullità non consente di fondarla su contestazioni fattuali mai svolte prima. Ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che il giuramento decisorio deferito con atto di appello non era valido perché l'atto non risultava sottoscritto dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, ed era comunque inammissibile perché diretto a provare una simulazione assoluta non dedotta in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e sono stati dati gli ulteriori provvedimenti fiscali di legge.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere la completa esposizione e la localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo; il difetto comporta inammissibilità

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono introdursi nuovi fatti o domande; la diversa qualificazione giuridica è consentita se resta immutato il fatto costitutivo e il petitum

  • art. 2732 c.c.

    la confessione può essere revocata solo provando errore di fatto o violenza

  • art. 1988 c.c.

    la promessa/ricognizione di debito non assume automaticamente natura confessoria, ma comporta presunzione del rapporto fondamentale fino a prova contraria

  • artt. 2730 ss. c.c.

    disciplinano la confessione, che ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può attribuire un effetto o un bene della vita diverso da quello domandato, ma può riqualificare giuridicamente i fatti allegati

  • art. 233 c.p.c.

    il giuramento decisorio in appello richiede sottoscrizione personale della parte o di difensore con mandato speciale

  • art. 2739 c.c.

    il giuramento decisorio è inammissibile se diretto a provare fatti illeciti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La ricognizione o promessa di debito ex art. 1988 c.c. non coincide con la confessione: la prima riguarda un rapporto giuridico e fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale, mentre la seconda ha ad oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante; la qualificazione concreta dipende dal contenuto dell'atto.
  • Quando nello stesso documento coesistono promessa di pagamento e dichiarazioni di fatti storici costitutivi del rapporto, tali dichiarazioni possono assumere valore confessori e sono superabili solo nei limiti dell'art. 2732 c.c., mediante prova dell'errore di fatto o della violenza.
  • Il giudice d'appello può attribuire ai fatti allegati una diversa qualificazione giuridica rispetto al primo giudice, purché non introduca nuovi fatti costitutivi, non muti il petitum e non alteri il bene della vita richiesto.
  • La nullità del contratto posto a fondamento della pretesa può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma non può essere accertata sulla base di contestazioni fattuali nuove o mai sollevate nel precedente grado.
  • Il giuramento decisorio in appello è inammissibile se deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale; inoltre non può essere utilizzato per provare fatti illeciti o una simulazione assoluta non dedotta tempestivamente.
  • In cassazione il motivo fondato su documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, indicando il contenuto rilevante del documento e la sua precisa localizzazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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