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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40363/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva condannati per reati contro il patrimonio e reati assicurativi (artt. 110, 81 comma 2, 640, 642, 477, 482, 489 c.p.). Le censure principali sono: (i) contestazione dell'applicabilità della sospensione dei termini prescrizionali prevista dall'art. 83 del D.L. 18/2020 (sospensione tra 09/03/2020 e 11/05/2020) con conseguente domanda di prescrizione per fatti del 2013; (ii) eccezione di tardività della querela da parte della Milano Assicurazioni ai sensi dell'art. 124 c.p.; (iii) erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 61 n.11 c.p. in relazione al ruolo del GIORDANO (sostiene di avere agito come privato e non come agente di assicurazione); (iv) per l'ALBANESI, omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di truffa aggravata (art. 642 c.p.) e ribadita la questione sulla sospensione prescrizionale con motivo successivamente depositato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In particolare ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all'interpretazione dell'art. 83 D.L. 18/2020: la sospensione dei termini processuali e della prescrizione per il periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 opera in senso generale e va ricondotta alla causa di sospensione prevista dall'art. 159 c.p.; pertanto non è intervenuta la prescrizione per le condotte oggetto di giudizio. La Corte ha inoltre confermato la valutazione sulla tempestività della querela della Milano Assicurazioni (termine decorrente dalla conoscenza effettiva tramite la relazione investigativa) e ha ribadito che il reato di cui all'art. 642 c.p. non è riservato al solo contraente. Un motivo del GIORDANO è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello (proibizione di nuovi profili in Cassazione non devoluti al giudice d'appello). L'impugnazione dell'ALBANESI è stata dichiarata inammissibile per mancata critica argomentata rispetto alla sentenza impugnata (mera riproposizione dei fatti d'appello). Conseguentemente sono stati confermati gli esiti del giudizio di merito (condanna del GIORDANO a 2 anni e 3 mesi e dell'ALBANESI a 1 anno e 9 mesi, con le statuizioni di merito già adottate dalla Corte d'Appello), e il ricorrente ALBANESI è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    sospensione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali e della prescrizione

    la sospensione opera in modo generale e inderogabile per il periodo indicato e costituisce causa di sospensione della prescrizione richiamabile ai fini dell'art. 159 c.p.; non richiede che specifiche udienze siano state rinviate singolarmente

  • art. 159 c.p.

    norma generale che disciplina le cause di sospensione della prescrizione: la sospensione prevista dall'art. 83 rientra in questa previsione come causa individuata dalla normativa emergenziale

  • art. 158 c.p.

    richiamato nella doglianza difensiva in relazione al calcolo dei termini di prescrizione; la Corte conferma che la sospensione emergenziale incide sul decorso dei termini

  • art. 124 c.p.

    regola i termini di querela nelle fattispecie perseguite a querela: la decorrenza del termine è ancorata al momento in cui la parte offesa ha conoscenza certa e concreta del fatto-reato

  • art. 642 c.p.

    la norma sulla truffa ai danni delle compagnie assicurative non è un reato 'proprio' del contraente: può essere commesso anche da soggetti estranei al contratto che alterino fraudolentemente il rapporto contrattuale

  • art. 61 n.11 c.p.

    aggravante contestata ma la Corte ha ritenuto assorbita nella valutazione di ruolo e partecipazione, senza errore motivazionale da parte del giudice di merito

  • art. 606 e art. 609 c.p.p.

    disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione e i limiti della cognizione del giudice di legittimità: sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in appello e quelli che non espongono una critica argomentata rispetto alla decisione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese del giudizio e, in caso di colpevolezza nella presentazione del ricorso, eventuali somme a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La sospensione ex art. 83 D.L. 18/2020 (9/03/2020-11/05/2020) va interpretata come causa generale di sospensione dei termini processuali e della prescrizione: quando termini rilevanti decorrono in quel periodo la prescrizione si congela, anche se non tutte le singole udienze sono state formalmente rinviate
  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa ha conoscenza certa e concreta del fatto-reato (es. ricezione di una relazione investigativa), non dalla mera data iniziale dell'evento sospetto
  • Il reato di frode/indebito conseguimento di indennizzo assicurativo (art. 642 c.p.) può essere commesso anche da soggetti estranei al contratto assicurativo; non è reato 'proprio' riservato al contraente
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi che sollevano per la prima volta questioni non dedotte in appello: le nuove questioni fattuali o di diritto devono essere già sottoposte al giudice di secondo grado
  • La mera riproposizione in Cassazione degli argomenti di fatto e di diritto svolti in appello, senza una critica giuridica specifica e motivata della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, se vi è colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di somme alla cassa delle ammende

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