Cassazione Civile, Ordinanza n. 15820/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni dipendenti comunali, assunti a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 e quindi soggetti sin dall'origine al regime del trattamento di fine rapporto, hanno agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dall'ente datore di lavoro sull'80% della retribuzione e la condanna alla restituzione delle somme trattenute. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione i lavoratori hanno dedotto, con due motivi, da un lato l'illogicità e l'erroneità nell'applicazione della normativa sul T.F.R. ai dipendenti pubblici assunti dopo il 2001, dall'altro la contraddittorietà della motivazione nel ritenere conforme ai principi della legge quadro e agli artt. 3 e 36 Cost. la normativa attuativa della L. 335/1998 (accordo del 29.7.1999 e d.P.C.M. 2.3.2001, art. 1, commi 3 e 4). La tesi dei ricorrenti era che, essendo già in T.F.R. e non transitati dal T.F.S., la trattenuta perequativa non fosse applicabile e che, in caso contrario, le norme fossero costituzionalmente illegittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la questione era già stata risolta in precedenti conformi e soprattutto perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha escluso l'illegittimità dell'art. 26, comma 19, L. 448/1998 nella parte in cui demanda al d.P.C.M. la definizione degli adeguamenti retributivi e contributivi necessari per l'applicazione del T.F.R. nel pubblico impiego, a tutela dell'invarianza della retribuzione netta e della parità di trattamento. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza costituzionale n. 223 del 2012 riguardava una fattispecie diversa, relativa a dipendenti ancora in T.F.S. e a una diversa base normativa. Conseguentemente sono state confermate la legittimità della trattenuta e la correttezza delle norme attuative. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale base procedurale per la decisione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie nei termini di legge
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per recepire i precedenti conformi della Corte come motivazione della decisione
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato dai ricorrenti come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti quale parametro di censura costituzionale; la Corte esclude il contrasto delle norme applicate con il principio di uguaglianza
art. 36 Cost.
richiamato dai ricorrenti quale parametro di censura costituzionale; la Corte esclude la violazione del diritto a retribuzione sufficiente e proporzionata
art. 26, comma 19, L. 448/1998
disposizione ritenuta legittima; nel disciplinare il passaggio dal T.F.S. al T.F.R. demanda a un d.P.C.M. gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva, nel rispetto dell'invarianza della retribuzione netta e della parità di trattamento
L. 335/1995, art. 2, commi 5, 6 e 7
richiamata come base normativa del combinato disposto che giustifica la trattenuta perequativa nel regime T.F.R. dei dipendenti pubblici
d.P.C.M. 2.3.2001, art. 1, commi 3 e 4
norma attuativa ritenuta conforme alla legge e alla Costituzione perché coerente con il principio di invarianza della retribuzione complessiva netta
Accordo Quadro 29.7.1999
richiamato come fonte negoziale di attuazione della disciplina del passaggio al T.F.R., ritenuto conforme ai principi di legge e costituzionali
sentenza Corte cost. n. 213 del 2018
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, L. 448/1998, valorizzando l'invarianza della retribuzione netta e la gradualità dell'armonizzazione
sentenza Corte cost. n. 223 del 2012
richiamata ma ritenuta non pertinente perché riferita a dipendenti in regime di T.F.S. e a una diversa disciplina sulla rivalsa del 2,5%
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego soggetti sin dall'assunzione al regime del T.F.R., la trattenuta perequativa del 2,5% può essere legittimamente mantenuta quando derivi da una disciplina di attuazione coerente con il combinato disposto della legge di riferimento e con l'obiettivo di preservare l'invarianza della retribuzione complessiva netta.
- La legittimità costituzionale della disciplina di passaggio dal T.F.S. al T.F.R. va valutata con riferimento alla specifica fattispecie normativa e ai presupposti fattuali considerati: non sono automaticamente estensibili al diverso regime dei nuovi assunti i principi affermati in decisioni riferite a dipendenti rimasti in T.F.S.
- Quando la Corte costituzionale ha escluso il contrasto di una norma di legge con gli artt. 3 e 36 Cost., devono ritenersi conformi anche le disposizioni regolamentari e contrattuali che ne costituiscono attuazione, se adottate in modo plausibile e coerente con la legge e con il principio di parità di trattamento.
- Nel pubblico impiego, il parametro della sufficienza e proporzionalità della retribuzione va valutato sul trattamento complessivo netto e non sulla singola componente retributiva oggetto di riduzione o trattenuta.
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