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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15820/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti comunali, assunti a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 e quindi soggetti sin dall'origine al regime del trattamento di fine rapporto, hanno agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dall'ente datore di lavoro sull'80% della retribuzione e la condanna alla restituzione delle somme trattenute. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione i lavoratori hanno dedotto, con due motivi, da un lato l'illogicità e l'erroneità nell'applicazione della normativa sul T.F.R. ai dipendenti pubblici assunti dopo il 2001, dall'altro la contraddittorietà della motivazione nel ritenere conforme ai principi della legge quadro e agli artt. 3 e 36 Cost. la normativa attuativa della L. 335/1998 (accordo del 29.7.1999 e d.P.C.M. 2.3.2001, art. 1, commi 3 e 4). La tesi dei ricorrenti era che, essendo già in T.F.R. e non transitati dal T.F.S., la trattenuta perequativa non fosse applicabile e che, in caso contrario, le norme fossero costituzionalmente illegittime.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la questione era già stata risolta in precedenti conformi e soprattutto perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha escluso l'illegittimità dell'art. 26, comma 19, L. 448/1998 nella parte in cui demanda al d.P.C.M. la definizione degli adeguamenti retributivi e contributivi necessari per l'applicazione del T.F.R. nel pubblico impiego, a tutela dell'invarianza della retribuzione netta e della parità di trattamento. La Corte ha inoltre precisato che la sentenza costituzionale n. 223 del 2012 riguardava una fattispecie diversa, relativa a dipendenti ancora in T.F.S. e a una diversa base normativa. Conseguentemente sono state confermate la legittimità della trattenuta e la correttezza delle norme attuative. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per la decisione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie nei termini di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per recepire i precedenti conformi della Corte come motivazione della decisione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro di censura costituzionale; la Corte esclude il contrasto delle norme applicate con il principio di uguaglianza

  • art. 36 Cost.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro di censura costituzionale; la Corte esclude la violazione del diritto a retribuzione sufficiente e proporzionata

  • art. 26, comma 19, L. 448/1998

    disposizione ritenuta legittima; nel disciplinare il passaggio dal T.F.S. al T.F.R. demanda a un d.P.C.M. gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva, nel rispetto dell'invarianza della retribuzione netta e della parità di trattamento

  • L. 335/1995, art. 2, commi 5, 6 e 7

    richiamata come base normativa del combinato disposto che giustifica la trattenuta perequativa nel regime T.F.R. dei dipendenti pubblici

  • d.P.C.M. 2.3.2001, art. 1, commi 3 e 4

    norma attuativa ritenuta conforme alla legge e alla Costituzione perché coerente con il principio di invarianza della retribuzione complessiva netta

  • Accordo Quadro 29.7.1999

    richiamato come fonte negoziale di attuazione della disciplina del passaggio al T.F.R., ritenuto conforme ai principi di legge e costituzionali

  • sentenza Corte cost. n. 213 del 2018

    ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, L. 448/1998, valorizzando l'invarianza della retribuzione netta e la gradualità dell'armonizzazione

  • sentenza Corte cost. n. 223 del 2012

    richiamata ma ritenuta non pertinente perché riferita a dipendenti in regime di T.F.S. e a una diversa disciplina sulla rivalsa del 2,5%

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego soggetti sin dall'assunzione al regime del T.F.R., la trattenuta perequativa del 2,5% può essere legittimamente mantenuta quando derivi da una disciplina di attuazione coerente con il combinato disposto della legge di riferimento e con l'obiettivo di preservare l'invarianza della retribuzione complessiva netta.
  • La legittimità costituzionale della disciplina di passaggio dal T.F.S. al T.F.R. va valutata con riferimento alla specifica fattispecie normativa e ai presupposti fattuali considerati: non sono automaticamente estensibili al diverso regime dei nuovi assunti i principi affermati in decisioni riferite a dipendenti rimasti in T.F.S.
  • Quando la Corte costituzionale ha escluso il contrasto di una norma di legge con gli artt. 3 e 36 Cost., devono ritenersi conformi anche le disposizioni regolamentari e contrattuali che ne costituiscono attuazione, se adottate in modo plausibile e coerente con la legge e con il principio di parità di trattamento.
  • Nel pubblico impiego, il parametro della sufficienza e proporzionalità della retribuzione va valutato sul trattamento complessivo netto e non sulla singola componente retributiva oggetto di riduzione o trattenuta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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