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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pinardi era stato ritenuto responsabile del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art.5) per gli anni d'imposta 2012 e 2013, con IVA e IRES evase complessivamente per importi indicati in sentenza. In Cassazione aveva dedotto: (1) omessa declaratoria di prescrizione per il reato relativo al 2012 e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, in sede di rinvio, avrebbe illegittimamente considerato preclusa la deducibilità della prescrizione; (2) erronea determinazione della confisca per equivalente ai sensi dell'art.12-bis d.lgs.74/2000, perché la Corte d'appello aveva fissato la confisca in euro 55.121,05 mentre l'IVA evasa per il 2013 risultava pari a euro 55.112,05, determinando così una misura superiore al profitto del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: la decisione della Cassazione precedente aveva rigettato il ricorso quanto all'affermazione di responsabilità per l'anno 2013 e aveva limitato l'annullamento alla determinazione della pena, con conseguente preclusione in sede di rinvio sui punti già decidendi (richiamo all'art.628 c.2 c.p.p. e alla giurisprudenza sulle preclusioni). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale aveva indicato un importo della confisca per equivalente (55.121,05) superiore all'ammontare dell'IVA evasa risultante nei fatti (55.112,05). Trattandosi di misura obbligatoria e non discrezionale, la Corte di cassazione ha proceduto, ai sensi dell'art.620 lett. l) c.p.p., a rideterminare la confisca senza rinvio, fissandola in euro 55.112,05. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Norma richiamata come titolo del reato contestato: omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali finalizzata all'evasione IVA/IRES. La sentenza ha confermato l'accertamento di responsabilità per l'anno 2013 già deciso in precedenza

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Regola la confisca per equivalente del profitto del reato fiscale. La Corte ha richiamato il principio che la confisca non può eccedere il profitto accertato e deve essere commisurata esattamente all'ammontare del profitto

  • cod. proc. pen., art. 129

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla declaratoria di prescrizione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo in quanto la questione sulla responsabilità era già stata decisa con efficacia di giudicato dalla precedente sentenza della Cassazione

  • cod. proc. pen., art. 628, comma 2

    Richiamato per il principio che, nel giudizio di rinvio, non è possibile rimettere in discussione i punti già decisi dalla Corte di cassazione con efficacia di giudicato; ciò giustifica il rigetto del primo motivo di ricorso

  • cod. proc. pen., art. 620, lett. l)

    Consente alla Corte di cassazione di determinare direttamente la misura della confisca quando la stessa è obbligatoria e la commisurazione è di natura non discrezionale; la Corte ha usato questa norma per rideterminare la confisca in euro 55.112,05 senza rinvio

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente ad alcune questioni (es. determinazione della pena) e rigetta il ricorso sugli altri punti, in sede di rinvio il giudice del merito non può riesaminare i punti già coperti da giudicato dalla Cassazione; le questioni decise acquisiscono preclusione salvo ipotesi eccezionali.
  • La confisca per equivalente nei reati tributari è una misura obbligatoria e deve essere commisurata al profitto effettivamente accertato: non può essere disposta per un importo superiore a quello del profitto/crimine; errori numerici nella quantificazione possono essere corretti dalla Cassazione ai sensi dell'art.620 c.p.p.
  • Quando si impugna in Cassazione la mancata declaratoria di prescrizione, occorre verificare se la questione sia ancora riaperta dal giudice di rinvio o se sia preclusa per effetto del giudicato della precedente decisione della Cassazione; la mera rideterminazione della pena non riapre automaticamente l'accertamento di responsabilità.
  • Gli errori materiali o di calcolo relativi alla quantificazione del profitto del reato e della conseguente confisca possono portare all'annullamento parziale della sentenza impugnata e alla rideterminazione da parte della Cassazione quando la misura è obbligatoria e non discrezionale.
  • In ipotesi di impugnazioni ripetute, la giurisprudenza applica il principio della progressiva formazione di preclusioni: le questioni già decise con efficacia di giudicato non possono essere nuovamente dedotte in sede di rinvio, salvo nuovi fatti o eccezioni di incostituzionalità sopravvenute

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