Sentenza n. 8567/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta n. 18970 del 23 ottobre 2024, nella parte in cui ha dichiarato il “diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 18970 del 23 ottobre 2024, relativa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto il suo diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con conseguente obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e corrispondendo i soli interessi legali. Nonostante il Ministero dell'Interno avesse trasmesso all'INPS il modello PL2-TFS con la riliquidazione conseguente ai miglioramenti economici, il ricorrente ha dedotto che non era intervenuto alcun pagamento solutorio. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La sentenza ottemperanda risultava depositata ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. e passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, che il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso e che l'INPS non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha quindi ordinato all'INPS di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, alla riliquidazione e al pagamento di quanto riconosciuto dalla sentenza ottemperanda. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora il Direttore generale della Direzione Centrale delle Risorse umane dell'INPS quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente professionalmente qualificato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha riservato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. in caso di persistente inadempimento dopo entrambi i termini. Ha inoltre riconosciuto gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfacimento, oltre al rimborso delle spese vive successive, e ha condannato l'INPS alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La sentenza ottemperanda è stata depositata ai sensi dell'art. 114, secondo comma, c.p.a.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove necessario, una penalità di mora.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 1282, comma 1, c.c.
i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente
Giustifica il riconoscimento degli ulteriori interessi legali sulla somma complessivamente dovuta dal deposito della sentenza fino al soddisfacimento.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Costituisce la base normativa dei benefici economici riconosciuti dalla sentenza ottemperanda, inclusa l'incidenza dei sei scatti stipendiali sulla base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Richiamato dalla sentenza ottemperanda per stabilire che sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato dalla sentenza ottemperanda insieme all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione sia decorso e l'amministrazione non abbia dato integrale esecuzione alla statuizione giudiziale.
- La trasmissione interna o interistituzionale degli atti necessari alla riliquidazione di una prestazione non equivale, di per sé, all'esecuzione del giudicato quando non sia seguito il pagamento della somma dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per l'eventuale esecuzione sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato.
- In presenza di un credito pecuniario liquido ed esigibile riconosciuto dal giudicato, maturano ulteriori interessi legali sino al soddisfacimento, salvo diversa previsione della legge o del titolo giudiziale.
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