Sentenza n. 572/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento con il quale è stata disposta: i) l’esclusione della Leonardos S.r.l. dalla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’appalto per il servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi, suddiviso in 4 lotti; ii) l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria presentata per la partecipazione alla procedura in parola ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023; iii) la segnalazione all’Autorità Nazionale dei contratti pubblici per le finalità dell’art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, comunicato con la nota del 16.12.2024; b) del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 3 (CIG: B212ED05C0) della suddetta gara disposto in favore della Servizi Integrati S.r.l., comunicato con la nota del 17.12.2024; c) della nota del 30.10.2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha segnalato al RUP la presunta somiglianza della documentazione tecnica presentata dalla ricorrente con quella della DOM.PLA. S.r.l.; d) della nota del 18.12.2024, ricevuta in data 23.12.2024, con la quale la Stazione appaltante ha chiesto l’escussione della garanzia provvisoria al Garante; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa ledere la sfera giuridico - patrimoniale della ricorrente; e per la declaratoria, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio; nonché, per la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati, come determinato nel ricorso e/o ulteriormente quantificato in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara relativa al lotto 3, escussione della garanzia provvisoria, segnalazione all’ANAC, aggiudicazione del lotto 3 e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, relativa al servizio di trasporto pasti, prodotti alimentari accessori, prodotti non alimentari e servizi diversi, limitatamente al lotto 3. Ha inoltre contestato l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria, la segnalazione all’ANAC, l’aggiudicazione del lotto 3 ad altra impresa, la segnalazione della Commissione giudicatrice concernente la presunta somiglianza della documentazione tecnica con quella presentata da un’altra concorrente e la richiesta di escussione della garanzia. Sono stati dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. È stata altresì domandata la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha comunicato che, in conseguenza della riedizione del potere amministrativo conforme al giudicato relativo al lotto 4, la ricorrente era risultata aggiudicataria del lotto 4 della medesima gara. La ricorrente ha riconosciuto che tale aggiudicazione aveva soddisfatto il proprio interesse a proseguire il giudizio. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Le spese sono state compensate, ma Milano Ristorazione S.p.A. è stata condannata alla rifusione del contributo unificato, in considerazione dell’avvio spontaneo del contraddittorio su tutti i lotti da parte della stazione appaltante e del fatto che la soddisfazione dell’interesse della ricorrente derivava dall’aggiudicazione di un lotto diverso da quello oggetto del giudizio.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.
art. 106, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale base normativa per l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per domandare la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, interviene una circostanza idonea a soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente e quest’ultimo riconosce espressamente il venir meno dell’interesse alla prosecuzione, anche se la sopravvenienza è estranea all’oggetto immediato dell’impugnazione.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse deriva dall’aggiudicazione di un lotto diverso della medesima gara, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso contro l’esclusione e gli atti relativi al lotto originariamente contestato, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia porre a carico della stazione appaltante la rifusione del contributo unificato in ragione della condotta processuale e procedimentale dell’amministrazione.
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