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Sentenza

Sentenza n. 503/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 92/2024, pubblicata in data 23/2/2024, pronunciata nel procedimento n. 865/2023 r.g.;

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 92/2024, relativa al pagamento del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle articolazioni territoriali competenti a una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati nella pronuncia. La sentenza era stata regolarmente notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità del credito. Nelle more del giudizio, due ricorrenti hanno ricevuto il pagamento delle somme dovute, chiedendo quindi una pronuncia limitata nei loro confronti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché erano decorsi sia la notificazione della sentenza all’Amministrazione sia il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei due ricorrenti che avevano ottenuto nelle more il pagamento delle somme riconosciute. Per gli altri ricorrenti ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Ha nominato, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni e di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva determinato le somme da corrispondere.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto di procedibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale richiamata in materia di distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso previsto, quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato che riconosce somme di denaro non viene eseguita e l’Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai creditori integralmente soddisfatti, senza impedire la condanna dell’Amministrazione alle spese quando l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi eserciti le proprie funzioni soltanto dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e su istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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