Cassazione Civile, Ordinanza n. 12148/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un committente, anche quale procuratore speciale di altro soggetto, aveva convenuto in giudizio l'esecutore di un impianto termoidraulico realizzato in un immobile in ristrutturazione, deducendo che l'opera era affetta da gravi difetti e non eseguita a regola d'arte. In esito ad accertamento tecnico preventivo erano emerse fuoriuscite d'acqua dovute al cedimento di una tubazione e si sosteneva la necessità di sostituire integralmente l'impianto e rimuovere quello difettoso; era stata quindi chiesta la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. L'esecutore aveva chiamato in causa la società produttrice dei tubi, ritenendo che il problema dipendesse dal prodotto. Il tribunale aveva accolto la domanda principale, risolvendo il contratto e condannando l'esecutore al risarcimento; la corte d'appello aveva ridotto l'importo. Il ricorso per cassazione dell'esecutore articolava due motivi: con il primo denunciava nullità o mera apparenza della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che fosse apodittica l'affermazione della corte territoriale secondo cui il mancato collaudo dell'impianto costituiva evento interruttivo del nesso causale; con il secondo deduceva violazione degli artt. 2043 c.c. e 41, co. 2, c.p., affermando che la responsabilità civile richiede che il danno sia conseguenza prevedibile della condotta e che la corte non avesse considerato che il costruttore poteva rappresentarsi come possibile l'eventualità in concreto verificatasi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della corte d'appello era intellegibile e non apparente, poiché spiegava che il mancato collaudo avrebbe consentito di individuare il vizio ed evitare il danno. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata fondava il rigetto della domanda di manleva su due rationes decidendi autonome e concorrenti: da un lato, l'inapplicabilità del Codice del consumo e quindi l'impossibilità di invocare la responsabilità extracontrattuale della produttrice; dall'altro, l'interruzione del nesso causale per il mancato collaudo imputabile all'appaltatore. Poiché il ricorrente aveva censurato solo una delle due ragioni, la statuizione di rigetto della manleva era divenuta intangibile. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità in favore della sola società produttrice; sono state dichiarate irripetibili le spese sostenute dal committente chiamato in causa a titolo di mera litis denuntiatio; inoltre è stata applicata la condanna ex art. 96 c.p.c. e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente, non per contestare la sufficienza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere esistente e percepibile nel suo fondamento, secondo il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando denunciabili solo anomalie motivazionali estreme.
art. 12 preleggi
La riformulazione del vizio motivazionale va letta secondo i canoni ermeneutici ordinari.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con il procedimento accelerato.
art. 2043 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della responsabilità extracontrattuale e del nesso causale.
art. 41, comma 2, c.p.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del criterio dell'equivalenza delle cause temperato dalla causalità efficiente.
art. 1495 c.c.
Invocato dalla chiamata in causa quale norma sulla prescrizione dell'azione redibitoria.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicata la condanna per responsabilità aggravata con liquidazione di somme ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera contestazione della sua sufficienza o persuasività.
- Nel giudizio di legittimità la censura sul vizio di motivazione è ammissibile soltanto nei limiti del minimo costituzionale: restano fuori dal controllo della Cassazione le doglianze che mirano a una nuova valutazione del merito.
- Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le ragioni poste a base della decisione.
- Nel rapporto tra committente e appaltatore, la mancata esecuzione di controlli finali dovuti può assumere rilievo causale interruttivo se il collaudo omesso avrebbe consentito di individuare il vizio ed evitare l'evento dannoso.
- In materia di spese processuali, il soggetto chiamato in giudizio soltanto per litis denuntiatio e rimasto estraneo all'effettiva controversia non può essere gravato dalle spese del giudizio di legittimità quando il ricorso riguarda solo i rapporti interni tra ricorrente e altro contraddittore.
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