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Sentenza

Sentenza n. 1298/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 settembre 2022, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha ordinato il rimpatrio della ricorrente con foglio di via obbligatorio al Comune di sua abituale dimora e ha inibito alla predetta di fare ritorno nei comuni di -OMISSIS- e di Pero, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di mesi sei.

Giustizia amministrativa202203226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei Comuni interessati per sei mesi, adottato dal Questore di Milano ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, attivista di Greenpeace, aveva partecipato a iniziative di protesta svoltesi in occasione dell'evento internazionale Gastech 2022, con sit-in, grida, esposizione di cartelloni, accensione di fumogeni e resistenza passiva all'intervento delle forze di polizia. Ha impugnato il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno deducendo, in primo luogo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. c), e dell'art. 2 d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, sostenendo che l'amministrazione non avesse svolto una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale e avesse fondato il provvedimento su elementi generici, quali la possibilità di attività illecite e l'assenza di attività lavorativa. La ricorrente ha inoltre dedotto di essere incensurata e di avere agito pacificamente per finalità ambientali. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, per mancata autonoma valutazione dei fatti rispetto a quelli oggetto della denuncia penale. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., per omessa comunicazione di avvio del procedimento e assenza di adeguata giustificazione dell'omissione. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame del provvedimento, previa attivazione del contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha accolto l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione aveva sospeso il provvedimento originario e avviato un nuovo procedimento di riesame. All'esito, il Questore aveva adottato un nuovo provvedimento, non meramente confermativo, con il quale aveva confermato la misura originaria; tale atto aveva sostituito quello impugnato ed era divenuto autonomamente lesivo, ma non era stato impugnato. Inoltre, il nuovo provvedimento aveva cessato i propri effetti il 4 marzo 2023. Pertanto, dall'eventuale annullamento dell'atto originario non sarebbe derivata alcuna utilità concreta per la ricorrente: l'interesse si era trasferito sul successivo provvedimento, il quale aveva comunque esaurito la propria efficacia. Il giudice ha precisato che un atto successivo non è meramente confermativo quando sia preceduto da nuova istruttoria, rivalutazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto; è invece meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, l'atto che si limiti a dichiarare l'esistenza del precedente senza nuova istruttoria e motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La ricorrente ha invocato la necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale; il TAR non ha deciso tale questione nel merito.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno adottati nei confronti della ricorrente; la legittimità sostanziale della misura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Invocati dalla ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in connessione con la dedotta violazione delle garanzie partecipative; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto impugnato sia stato sostituito, all'esito di un nuovo procedimento di riesame, da un successivo provvedimento autonomamente lesivo non impugnato e dall'annullamento dell'atto originario non possa derivare alcuna utilità concreta al ricorrente.
  • Un provvedimento successivo è autonomamente lesivo e non meramente confermativo quando la sua adozione sia preceduta da nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi e nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie.
  • È meramente confermativo, e non autonomamente impugnabile, l'atto successivo con cui l'amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza del precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria né adottare una nuova motivazione.
  • Anche quando il provvedimento successivo adottato in sede di riesame abbia sostituito l'atto originario, l'interesse alla decisione può venir meno se la misura successiva ha esaurito la propria efficacia e non residua alcuna utilità concreta derivante dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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