Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1969/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 1939 del 2023: -dell’ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata -OMISSIS-del 10.07.2023, notificata lo 02/10/2023, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti, quali proprietari del terreno edificabile sito nella contrada -OMISSIS- identificato nel catasto terreni dalla particelle -OMISSIS-del foglio di mappa 2, “la messa in pristino dello stato dei luoghi (…) mediante la demolizione di tutte quelle opere edilizie (…) accertate e dettagliatamente descritte ai punti A), B), C), D) ed E) della presente ingiunzione perché attuate in assenza dei provvedimenti autorizzativi prescritti (…)”.. B) quanto al ricorso n. 1940 del 2023: dell’ordinanza del Responsabile del Settore Edilizia Privata -OMISSIS-del 10/07/2023, notificata lo 02/10/2023, con la quale è stata ingiunta al ricorrente, nella qualità di proprietario dell’unità immobiliare per civile abitazione e dell’area pertinenziale identificate, rispettivamente, nel catasto fabbricati dalla particella -OMISSIS- sub. 1 e sub. 2 e nel catasto terreni dalla particella -OMISSIS- del foglio di mappa 2, <la messa in pristino dello stato dei luoghi (…) attraverso la demolizione di tutte quelle opere edilizie (…) accertate e dettagliatamente descritte ai punti A), B), C), D) ed E) della presente ingiunzione (…).

Giustizia amministrativa202301940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione e rimessione in pristino relative a opere edilizie realizzate senza i prescritti titoli autorizzativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due ricorsi riuniti, proposti da proprietari di terreni, unità immobiliari e aree pertinenziali, contro ordinanze del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Cefalù del 10 luglio 2023, con le quali era stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive, individuate nei punti A), B), C), D) ed E) dei provvedimenti, e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato la parziale dismissione delle opere da parte dei ricorrenti e ha depositato il provvedimento definitivo del 10 luglio 2025 di rigetto delle domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento di diniego non è stato impugnato con motivi aggiunti. Il TAR ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, sia per la parziale rimozione delle opere sia per il sopravvenuto diniego di sanatoria relativamente alle opere rimaste. Nessuna parte ha presentato osservazioni nel termine assegnato.

La decisione

Il TAR, dopo aver riunito i due ricorsi, li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La parziale dismissione delle opere aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione con riferimento alle opere rimosse; quanto alle opere mantenute, il sopravvenuto provvedimento di diniego della sanatoria edilizia, non impugnato con motivi aggiunti, ha inciso sull'interesse alla prosecuzione del giudizio contro le originarie ordinanze di demolizione. La mancata contestazione delle ragioni di improcedibilità prospettate dal Collegio ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per prospettare alle parti la possibile improcedibilità dei ricorsi e consentire loro di controdedurre prima della decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nella decisione definitiva sui ricorsi riuniti.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina la domanda di accertamento di conformità edilizia; il sopravvenuto rigetto della sanatoria, non impugnato con motivi aggiunti, è stato considerato tra i presupposti della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un'ordinanza di demolizione diviene improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alle opere che siano state rimosse nel corso del giudizio, quando non residui una concreta utilità derivante dall'annullamento dell'atto.
  • La sopravvenienza di un provvedimento definitivo di diniego della sanatoria edilizia può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso contro l'originaria ordinanza di demolizione, qualora il diniego non sia impugnato con motivi aggiunti e non residui una concreta utilità dalla prosecuzione del giudizio.
  • Quando il giudice prospetta alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e nessuna parte controdeduce, tale mancato riscontro può essere valorizzato ai fini della declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.