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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39868/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale, dopo aver urtato il cordolo dell'isola di canalizzazione del traffico. Con quattro motivi ha denunciato, in sintesi, omessa motivazione e violazione di legge: 1) sulla configurabilità dell'aggravante contestata e sulla ricostruzione del fatto, sostenendo l'inattendibilità dei rilievi e ipotizzando che i segni dell'impatto potessero essere attribuibili ad altri veicoli; 2) sulla valutazione delle prove, chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; 3) sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o comunque manifestamente infondati perché diretti a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità, e ha ritenuto corretti sia il diniego dell'art. 131-bis sia quello delle attenuanti generiche, entrambi motivati valorizzando le concrete modalità della condotta e la gravità del pericolo per la circolazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione per relationem della Corte territoriale fosse legittima e che la deduzione circa l'eventuale riferibilità dei segni di impatto ad altri veicoli fosse congetturale e non nuova. Ha inoltre osservato che le censure sulla ricostruzione del fatto miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al merito. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., lo ha giudicato conforme ai criteri di valutazione della tenuità del fatto, essendo state valorizzate le modalità della condotta e il pericolo creato per la circolazione stradale. Analogamente, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sugli stessi elementi decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del caso, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È parametro necessario per valutare la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p., in relazione alle modalità della condotta, al grado della colpa e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma la Corte ribadisce che la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.

Massime di principio

  • Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o a una diversa lettura delle prove non sono ammissibili in cassazione, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La motivazione per relationem è legittima se la sentenza di appello richiama e fa proprie le argomentazioni del primo giudice, soprattutto quando le doglianze non introducono elementi realmente nuovi ma ripropongono deduzioni congetturali già superate in fatto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale della vicenda concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo: non basta la mera assenza di conseguenze lesive.
  • Nel reato di guida in stato di ebbrezza, la valutazione sulla tenuità può essere esclusa dalla concreta pericolosità della condotta, specie quando sia accertato un impatto idoneo a mettere in pericolo la circolazione stradale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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