Cassazione Penale, Ordinanza n. 03288/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non incide nel merito sulla condanna di secondo grado, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. L'unico motivo concerne la prova della responsabilità penale per il reato di truffa, ma la censura viene ritenuta generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. Inoltre, le doglianze mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità, senza indicare specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale. La Corte osserva anche che i giudici di merito avevano già esaminato e disatteso in modo adeguato le stesse contestazioni difensive, poi sostanzialmente riprodotte nel ricorso.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Indica il reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato; il ricorso ne contesta la prova, ma senza superare il vaglio di specificità e senza introdurre censure consentite in cassazione.
art. 581 c.p.p.
È richiamato quale norma che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso; la Corte rileva che il motivo difetta di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non basta.
- La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità del motivo, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e quelle dedotte nel ricorso.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del compendio probatorio o di una diversa lettura dei fatti, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato e confutato in modo congruo le censure difensive, il ricorso che si limiti a riprodurle senza reali nuovi argomenti è inammissibile.
Come è indicizzato
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