Cassazione Penale, Sentenza n. 40072/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha assolto dall'autoriciclaggio (capo B) ma lo ha riconosciuto responsabile del reato di riciclaggio (capo C) unificato con la violazione dell'art. 166, comma 1, lett. c) d.lgs. n.58/1998 (TUF) contestata al capo A). Le difese hanno contestato: la qualificazione delle valute virtuali come "prodotti finanziari" e l'applicabilità del TUF (sostenendo che l'attività fosse mero cambio decentralizzato/exchanger e non proposta di investimento); la mancanza di motivazione rafforzata dopo la riforma in peius (la Corte d'appello avrebbe ribaltato senza adeguata critica la sentenza di primo grado); carenza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio (con possibile alternativa plausibile di evasione fiscale); vizio di motivazione nella valutazione degli elementi favorevoli (art. 62-bis c.p.); illegittima qualificazione della criptovaluta sottoposta a sequestro come "prodotto del reato" ai fini della confisca (art. 648-quater c.p.); e illegittima revoca del beneficio della sospensione condizionale (art. 168 c.p. e art. 674 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto fondati i rilievi dei giudici di merito secondo cui: la condotta dell'imputato (promozione e gestione per conto di portafogli anonimi, reinvestimento delle provviste, proposizione come opportunità di investimento) rientrava nell'ambito dei servizi e prodotti finanziari soggetti al TUF e la loro omissione integri la fattispecie di cui all'art. 166 TUF; gli elementi indiziari (commissioni elevate, consistenti versamenti in contanti, anonimato dei clienti, pluralità di operazioni, collegamenti con annunci anche di segno illecito) potevano legittimamente essere valutati come indizi del reato presupposto e del dolo, sicché l'accertamento del delitto presupposto poteva avvenire anche per prove logiche; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la riforma in peius superando le ragioni del proscioglimento; la criptovaluta giacente su account è stata correttamente considerata "prodotto del reato" in quanto bene sostitutivo/risultato delle operazioni di riciclaggio e pertanto assoggettabile alla confisca; la revoca della sospensione condizionale era legittima in quanto dichiarativa ex lege ai sensi dell'art. 168 c.p.; e non era richiesto al giudice di merito di richiamare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente la condanna per riciclaggio, la confisca della criptovaluta e la revoca del beneficio sono state confermate. I ricorsi sono stati rigettati e la condanna è stata quindi sostanzialmente confermata in Cassazione.
Norme richiamate
art. 166, comma 1, lett. c) d.lgs. n.58/1998 (TUF)
La Corte ha ritenuto applicabile la norma a operazioni di cambio e di offerta riconducibili a servizi/prodotti finanziari quando le valute virtuali sono proposte come investimento; l'omissione degli adempimenti previsti dal TUF integra la fattispecie prevista dall'art. 166 TUF
artt. 91 e ss. d.lgs. n.58/1998 (TUF) - adempimenti informativi e obblighi per servizi finanziari
Gli obblighi previsti dal TUF si applicano alle attività che costituiscono offerta o gestione di strumenti/prodotti finanziari; l'attività di vendita/gestione di criptovalute, se presentata come proposta di investimento e accompagnata da informazioni per i risparmiatori, rientra in tali obblighi
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il reato di riciclaggio può essere accertato anche sulla base di indizi sintomatici relativi alla provenienza illecita delle somme; non è necessario ricostruire in ogni dettaglio il delitto presupposto quando la tipologia e le circostanze consentono di individuarne la natura
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e richiamare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi; il diniego delle attenuanti, se adeguatamente motivato sui fatti più rilevanti, non è censurabile in Cassazione per omissione di considerazione di elementi non specificamente evocati in sede di merito
art. 648-quater cod. pen. (confisca)
La confisca può riguardare anche i beni che costituiscono il risultato della trasformazione della provvista illecita: la criptovaluta sostitutiva del contante può essere qualificata come "prodotto del reato" e assoggettata a confisca, pur non costituendo il profitto personale identico all'aggio percepito
art. 168 cod. pen. (revoca della sospensione condizionale)
Quando ricorrano le cause risolutive previste dalla legge (comma primo e terzo), la revoca ha natura dichiarativa "ope legis" e può essere accertata anche dal giudice che valuta la causa; non viola il divieto di reformatio in peius se la revoca è di natura dichiarativa
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 168 c.p. in relazione alla revoca del beneficio; la pronuncia della Corte ha ritenuto legittima la revoca in quanto effetto "ope legis" preesistente alla pronuncia
art. 611, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio cartolare ai sensi di tale normativa; procedimento di trattazione del ricorso per cassazione senza udienza collegiale con escussione orale
art. 176 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per la logica espositiva e raggruppamento dei motivi nelle difese; norma applicata per la struttura della motivazione
Massime di principio
- Le valute virtuali possono essere considerate "prodotti/servizi finanziari" se la loro offerta è presentata come proposta di investimento e sono corredate da informazioni idonee a far valutare l'adesione: in tali casi si applicano gli obblighi del TUF
- Per il reato di riciclaggio è ammesso l'accertamento del delitto presupposto sulla base di indizi e prove logiche: elementi quali commissioni elevate, ingenti versamenti in contanti, anonimato e ripetitività delle operazioni sono indici rilevanti dell'illecita provenienza
- L'alternativa della possibile evasione fiscale deve essere considerata, ma non impedisce la configurazione del riciclaggio se altri indizi conferiscono maggiore forza persuasiva all'ipotesi accusatoria
- La criptovaluta può essere confiscata come "prodotto del reato" quando costituisce il bene sostitutivo o il risultato della trasformazione della provvista illecita, anche se il profitto personale dell'autore è un diverso ammontare (es. aggio)
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 c.p. ha natura dichiarativa quando ricorrono le cause legali e può essere disposta anche dal giudice che valuta il procedimento in appello senza violare il divieto di reformatio in peius
- In sede di merito il giudice non è tenuto a elencare tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che motivi sui fatti e indici ritenuti decisivi per fondare la decisione
- Contestare la qualificazione giuridica di attività con criptovalute richiede specifico confronto con le risultanze di fatto: se la condotta emerge come proposta/gestione di investimenti, le censure formali sulla natura "mero exchanger" risultano deboli
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