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Sentenza

Sentenza n. 1226/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202503872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che condannava il Ministero all’attribuzione di complessivi 3.000 euro mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, notificata e munita dell’attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, la somma complessiva di 3.000 euro mediante l’assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 10 marzo 2026, dalla quale risultava l’avvenuto accreditamento dell’importo dovuto. Poiché la pretesa sostanziale era stata soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza adottare ulteriori misure esecutive né procedere alla nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato comunque condannato alla rifusione delle spese del giudizio, quantificate in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l’Amministrazione aveva soddisfatto la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa dedotta in giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il richiamo alle norme processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la determinazione dell’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa risultante dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di ulteriori misure esecutive.
  • La soddisfazione della pretesa successiva alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, se l’inadempimento iniziale ha reso necessaria l’attivazione del processo.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, con distrazione in favore dei difensori antistatari quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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