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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 1048 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Imposte e deduzioni: l'Ufficio aveva disconosciuto la deduzione dei costi 2009 per acquisti di lenti semilavorate da imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (black list), con sede effettiva in (XXXXX). Le contribuenti hanno eccepito l'applicabilità delle esimenti previste dall'art. 110 TUIR, comma 11, dimostrando alternativamente (e in concreto entrambe) che: 1) l'impresa estera svolgeva prevalentemente una attività commerciale effettiva (non mera interposizione); 2) le operazioni rispondevano ad un effettivo interesse economico e avevano concreta esecuzione (domanda non soddisfatta dalla produzione interna e prezzo/qualità più favorevole dai fornitori esteri). L'Ufficio ha impugnato la sentenza di secondo grado ritenendo che la CTR non avesse verificato correttamente le condizioni alternative previste dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Ufficio inammissibile. Ha ritenuto che la C.T.R. avesse correttamente applicato l'art. 110, comma 11 TUIR, verificando e ritenendo provate le condizioni alternative (e, anzi, entrambe) necessarie per disapplicare la disciplina di indeducibilità dei costi black‑list: dall'istruttoria e dalla documentazione, anche richiamata da precedente contestazione del 2004, risultava che le società estere erano imprese operative e che l'operazione aveva reale interesse economico e concreta esecuzione (insufficiente produzione interna e prezzo inferiore per lenti di pari qualità). La Corte ha richiamato il principio per cui il controllo di merito sulla valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizi di diritto o di motivazione. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite come liquidate in sentenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 110, commi 10 e 11

    "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati..." "11. Le disposizioni di cui al comma 10, non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione..."

    La Corte conferma che le due condizioni elencate sono alternative e non cumulative: la prova di una delle due permette la disapplicazione dell'art.110, comma 10. Inoltre la norma richiede che l'Amministrazione conceda 90 giorni per le prove e motivi specifici se le ritiene insufficienti.

  • Codice Civile, art. 2728

    Richiamato in ordine alle regole probatorie; la censura dell'Ufficio riguardava la valutazione della prova della effettiva operatività dell'impresa estera, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valutato le prove di merito.

  • Codice Civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova; la Corte ha confermato che la contribuente aveva assolto l'onere provando una delle condizioni alternative (in concreto entrambe).

  • Codice di Procedura Civile, art. 115, comma 1

    Rientra nelle norme sul giudizio e sulla valutazione della prova; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità non può riformare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito salvo vizi di motivazione o di diritto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Menziionato limitatamente all'esenzione dell'Amministrazione pubblica dalla prenotazione a debito del contributo unificato quando difesa dall'Avvocatura dello Stato; la Corte ha rilevato che tale norma non si applicava nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'art. 110 TUIR, comma 11, ammette due esimenti alternative (attività commerciale effettiva dell'impresa estera OR effettivo interesse economico + concreta esecuzione dell'operazione); la prova di una sola delle due esimente è sufficiente per disapplicare la norma di indeducibilità.
  • L'Amministrazione deve notificare l'avviso che concede 90 giorni per produrre le prove previste dall'art.110; se ritiene le prove insufficienti deve motivare specificamente nell'avviso di accertamento.
  • La valutazione dell'attendibilità e del valore probatorio degli elementi documentali è prerogativa del giudice di merito; la Corte di Cassazione sindaca solo vizi giuridici o formali della motivazione, non il semplice apprezzamento delle prove.
  • Documentazione probatoria utile: contratti di fornitura, fatture, documenti di spedizione, certificati di produzione, schede di capacità produttiva del fornitore estero, ordini di acquisto che dimostrino l'insufficienza della produzione interna, comparazioni di prezzo/qualità; anche precedenti giudizi o contestazioni analoghe possono essere valorizzati.
  • Se si contesta l'interposizione fittizia occorre dimostrare elementi concreti dell'operatività dell'impresa estera (produzione, vendite a terzi, strutture, movimenti finanziari riconducibili all'attività) per superare la presunzione di indeducibilità.
  • In sede cautelativa/strategica, il contribuente dovrebbe documentare alternativamente sia l'effettiva operatività del soggetto estero sia l'interesse economico dell'operazione, perché la prova di entrambe rafforza la posizione e riduce i margini di contestazione sull'apprezzamento delle prove.

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