Sentenza n. 27/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione Seconda), n. 00578/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato l'ordinanza comunale di demolizione di un vano di circa 18,33 mq realizzato sulla terrazza di un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressato appellante)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria dell'immobile aveva impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, sostenendo, tra l'altro, che il vano fosse stato realizzato anteriormente al 1967 e che non fosse stata dimostrata la sua ricaduta nel centro abitato nel periodo rilevante. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo applicabile l'art. 31 della legge n. 1150/1942, ma non sufficientemente provata la collocazione dell'immobile nel centro abitato all'epoca della realizzazione; aveva inoltre valorizzato precedenti titoli edilizi e segnalazioni comunali come elementi presupponenti la regolarità dell'immobile. Il controinteressato ha appellato deducendo: erronea ricostruzione della datazione del manufatto; omesso esame della scheda sismica attestante l'inesistenza del vano dopo il terremoto del 1980/1981; erronea attribuzione al Comune dell'onere di provare che l'area fosse estranea al centro abitato; erronea estensione dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001 a titoli relativi a opere diverse; violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. per la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione sulla datazione, proposta con memoria. L'appellata ha contestato l'appello, sostenendo la realizzazione del vano anteriormente al 1967 e l'inammissibilità del secondo motivo. Il Comune ha aderito alle difese dell'appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della domanda risarcitoria non era stato impugnato e aveva quindi formato giudicato. Ha dichiarato inammissibile la memoria dell'appellante del 3 novembre 2025 perché depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73 c.p.a. Ha invece ritenuto ammissibile il secondo motivo di appello, poiché diretto contro lo specifico capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione sulla datazione del manufatto. Nel merito ha accolto l'appello. L'ordinanza di demolizione attestava soltanto che il vano era stato realizzato certamente dopo il 1956, sulla base dell'atto notarile del 28 giugno 1956, ma non individuava la realizzazione nel periodo 1956-1967. Il richiamo alla perimetrazione del centro abitato del 1968 riguardava la collocazione dell'area nel centro abitato e non provava l'epoca di costruzione del manufatto. Gravava quindi sulla proprietaria l'onere di dimostrare sia la realizzazione dell'opera anteriormente al 1967, sia, in caso positivo, che l'area non fosse allora un centro abitato di fatto. Gli atti prodotti dalla proprietaria non erano idonei: la dichiarazione contenuta nell'atto di compravendita era una dichiarazione di parte non verificabile, mentre l'autorizzazione del 1991, le SCIA e il certificato di agibilità riguardavano opere diverse e non avevano accertato la legittimità del vano oggetto di demolizione. Al contrario, la scheda di consistenza post-terremoto prodotta dall'appellante attestava l'inesistenza del manufatto ancora dopo il sisma, risultando quindi ammissibile e rilevante per contrastare la tesi della realizzazione ante 1967. La sentenza è stata parzialmente riformata e il ricorso di primo grado è stato integralmente respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 l. 1150/1942
chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune
La necessità del titolo edilizio dipendeva, per il periodo rilevante, dalla realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti nel centro abitato; il giudice ha distinto la prova dell'epoca di costruzione da quella della collocazione dell'area nel centro abitato di fatto.
art. 9-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
I titoli edilizi, le SCIA e il certificato di agibilità relativi a interventi diversi non dimostrano la regolarità del manufatto abusivo oggetto dell'ordinanza se tale legittimità non è stata specificamente accertata nel procedimento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il deposito della memoria oltre il termine di trenta giorni liberi ne comporta l'inammissibilità; la questione è distinta dall'ammissibilità del motivo di appello rivolto contro uno specifico capo della sentenza.
art. 101 c.p.a.
L'appello è ammissibile quando formula critiche specifiche contro il capo sfavorevole della sentenza di primo grado.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto per il deposito delle memorie è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- L'onere di provare l'epoca di realizzazione di un manufatto abusivo grava sul privato che invoca la sua realizzazione in epoca antecedente all'obbligo del titolo edilizio, poiché egli è il soggetto normalmente nella disponibilità della documentazione e degli elementi di prova; l'onere deve essere assolto mediante riscontri oggettivi, quali documenti verificabili o aerofotogrammetrie, e non mediante mere dichiarazioni di terzi non verificabili.
- Quando l'interessato deduce che un manufatto è stato realizzato anteriormente a una determinata data, deve provare sia la collocazione temporale dell'opera sia, ove rilevante, l'assenza del requisito territoriale che rendeva necessario il titolo edilizio, come la ricaduta dell'area in un centro abitato di fatto.
- Titoli edilizi, SCIA e certificati di agibilità relativi a interventi diversi non comportano l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia di un manufatto abusivo distinto, anche se quest'ultimo risulta rappresentato negli elaborati catastali, quando la sua legittimità non sia stata oggetto dell'istruttoria e dell'atto amministrativo.
- Il controinteressato può produrre in appello documenti destinati a contrastare un'allegazione della parte avversa sull'epoca di realizzazione dell'opera, quando tale allegazione non trovi riscontro nell'atto impugnato né nella documentazione prodotta in primo grado.
- Un motivo di appello è ammissibile quando censura specificamente il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile una deduzione difensiva, anche se tale deduzione era stata originariamente formulata nel giudizio di primo grado.
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