Sentenza n. 870/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente e le somme accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 109/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere a un ricorrente la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e all'altra ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 30 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la sentenza. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti delle amministrazioni statali. I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero, sempre che non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo ai ricorrenti il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel giudicato. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale obbligata al pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Il giudicato del giudice del lavoro aveva riconosciuto, sulle somme spettanti, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato quale disposizione che rende applicabile il criterio della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione statale l'erogazione di somme o l'attribuzione di un beneficio e l'amministrazione non vi ottempera, il destinatario può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine per l'adempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine stabilito nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, destinato a intervenire soltanto in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione alla scadenza del termine assegnato, precisandone i poteri e il termine per l'esecuzione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; quando svolge tali funzioni quale dipendente già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso commissariale.
- In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell'amministrazione obbligata, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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