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Sentenza

Sentenza n. 1643/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, motivato dalla mancata produzione della documentazione attestante la disponibilità di un alloggio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche richiesto ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disposizione e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contestando il rilievo attribuito alla mancata produzione della documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio. La controversia è stata esaminata anche sotto il profilo preliminare della giurisdizione, previamente segnalato dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare il motivo di merito. Ha ritenuto che il ricorrente fondasse la domanda sulla necessità di cure mediche continuative e non differibili, prospettando che il mancato rinnovo del titolo avrebbe compromesso il diritto alla salute. In tale situazione la posizione azionata è qualificabile come diritto soggettivo, riferito alla salute quale valore primario e incomprimibile, e non come interesse legittimo al rilascio del titolo. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, in particolare delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, alle quali la normativa ha devoluto le controversie relative al rifiuto di rilascio, al diniego di rinnovo e alla revoca dei permessi per cure mediche previsti dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998. Il TAR ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura formale della decisione; il ricorrente non è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998

    La disposizione riguarda il permesso di soggiorno per cure mediche in favore dello straniero che versa in gravi condizioni psico-fisiche o è affetto da gravi patologie tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute.

  • art. 3, comma 1, lett. d-bis), d.l. 13/2017, conv. in l. 46/2017

    La norma devolve alle sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari le controversie concernenti il rifiuto di rilascio, il diniego di rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno per cure mediche previsti dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale base dell’avviso alle parti relativo al possibile difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto il rifiuto di rilascio, il diniego di rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno per cure mediche previsto dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998 appartengono alla giurisdizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione del giudice ordinario.
  • Quando lo straniero deduce che la prosecuzione della terapia in Italia è essenziale, continuativa e non differibile per la conservazione dell’equilibrio psico-fisico, la posizione azionata ha natura di diritto soggettivo alla salute, quale valore primario e incomprimibile, e non di interesse legittimo.
  • Il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione senza esaminare i vizi di legittimità del diniego, quando la controversia sul permesso per cure mediche riguarda in concreto la tutela del diritto soggettivo alla salute.
  • Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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