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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36150/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cavada ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 e ss. c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello aveva violato la legge e reso motivazione contraddittoria: aveva disatteso le precedenti decisioni di annullamento, aveva riutilizzato argomentazioni già cassate, aveva ritenuto che la ricorrente avesse "ammesso" acquisti ripetuti di cocaina in quantità tali da escludere l'uso personale quando, invece, in sede di interrogatorio la stessa aveva spiegato che il linguaggio "cene per 20/12/10" indicava uso personale, e in ogni caso la Corte non avrebbe potuto fondare l'esclusione dell'indennizzo su condotte che il giudice della cognizione aveva escluso o non ritenuto provate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto errata l'impostazione del giudice di merito che aveva valutato la colpa grave sulla base del quadro valutato dal GIP (alla stregua delle indagini cautelari) invece che sulla ricostruzione fattuale emersa e validata dalla sentenza assolutoria. Ha stabilito che, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, occorre verificare in modo puntuale i fatti accertati nell'assoluzione e valutare se il comportamento dell'istante, in quel quadro fattuale, abbia avuto carattere doloso o gravemente colposo e sia stato causa o concausa del mantenimento della misura cautelare. Il giudice del rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La disciplina della riparazione per ingiusta detenzione richiede che l'esclusione dell'indennizzo si fondi su dolo o colpa grave della persona, consistenti in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o "concorso a dar causa" alla privazione della libertà; tale accertamento deve basarsi su fatti certi, accertati o non negati, e non su congetture o su condotte ritenute non provate con la sentenza di merito.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina la fattispecie di spaccio o detenzione di stupefacenti; nel caso concreto era il reato a cui si riferiva la custodia cautelare, ma la Corte d'appello di merito ha poi assolto l'imputata perché "non ha commesso il fatto", ritenendo che gli acquisti fossero per uso personale.

  • Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    elementi «accertati o non negati»

    Principio secondo cui il giudice della riparazione deve fondare l'esclusione dell'indennizzo su elementi fattuali certi, accertati o non contestati; non è ammesso decidere sulla base di elementi indiziari non definitivamente comprovati.

  • Sez. U. n. 34559 del 26/06/2002

    Chiarimento sul criterio prospettico cui il giudice della riparazione deve attenersi: la valutazione non deve trasformarsi in una replica del giudizio cautelare ex ante del GIP, né coincidere automaticamente con il giudizio ex post del giudice della cognizione; occorre però valutare la condotta dell'istante alla luce dei fatti accertati dall'assoluzione.

  • Giurisprudenza di Sez. 4 (richiami a pronunce su esclusione di condotte già ritenute non provate)

    Consolidato indirizzo secondo cui non può avere valore ostativo al diritto all'indennizzo una condotta che sia stata esclusa o non ritenuta sufficientemente provata nella sentenza di assoluzione.

Massime di principio

  • Per escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione occorre provare dolo o colpa grave connessi direttamente alla instaurazione o al mantenimento della misura cautelare: deve esservi un nesso causale e fatti certi.
  • Il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell'istante alla luce dei fatti accertati nella sentenza di assoluzione; non può basarsi su valutazioni proprie del GIP o su elementi che il giudice della cognizione ha escluso o ritenuto non provati.
  • Dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio non possono essere considerate decisivamente gravose se, nella successiva sentenza di merito, le stesse risultano coerenti con la ricostruzione che ha portato all'assoluzione.
  • Non è ammesso fondare il rigetto dell'indennizzo su mere congetture, su interpre­tazioni possibili del linguaggio cifrato o su indizi che non siano stati definitivamente accertati.
  • Il giudice del rinvio deve preliminarmente delimitare i fatti che sono pertinenti e pacifici in base alla sentenza di assoluzione e solo successivamente valutare se, in quel quadro, la condotta abbia carattere doloso o gravemente colposo e sia stata causa o concausa della misura cautelare.
  • Se la Corte d'appello ripete argomentazioni già cassate dalla Corte di cassazione o non compie il confronto richiesto con la sentenza di assoluzione, il provvedimento è annullabile e va disposta la rinnovazione del giudizio.

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