Ordinanza n. 1824/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del permesso di costruire 4/4/2024 n. 18, rilasciato dal Comune di Frattamaggiore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire rilasciato il 4 aprile 2024 per il completamento o la realizzazione di un intervento edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Frattamaggiore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Le censure riguardano la legittimazione urbanistico-edilizia dell’edificio preesistente sul quale è stato assentito l’intervento, con particolare riferimento alla parziale incidenza del permesso in sanatoria relativo al condono edilizio n. 175/2009. Il ricorrente ha contestato che l’amministrazione abbia adeguatamente verificato i titoli legittimanti l’edificio e la consistenza delle opere condonate. In particolare, la relazione dell’UTC prodotta dal Comune ha ritenuto non abusivo e non oggetto di condono il corpo principale dell’edificio, assumendo che esso risalisse a epoca antecedente al 1° settembre 1967 sulla base di dichiarazioni di parte e dell’atto di compravendita dell’8 luglio 2002 allegato alla domanda di condono, senza svolgere una verifica autonoma e adeguata della veridicità di tali dichiarazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente un profilo di fumus boni iuris, poiché i titoli legittimanti l’edificio non risultavano adeguatamente valutati dall’amministrazione e le censure relative all’effettiva portata del condono edilizio apparivano meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito. Il Collegio ha valorizzato il fatto che la stessa relazione dell’UTC aveva fondato la qualificazione del corpo principale come non abusivo esclusivamente su dichiarazioni di parte e sull’atto di compravendita, mostrando di aver abdicato alla necessaria funzione di verifica. Per preservare la res adhuc integra, il TAR ha inibito il completamento della costruzione dell’edificio sino alla decisione di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 9 giugno 2027 e ha condannato il Comune di Frattamaggiore, quale amministrazione costituita e soccombente nella fase cautelare, al pagamento di euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare collegiale; il giudice ha adottato una misura interinale per preservare la situazione di fatto in vista della decisione di merito.
d.P.R. 380/2001
La disciplina edilizia è rilevante quanto alla verifica dei titoli legittimanti l’edificio e alla necessità di accertare la regolarità urbanistico-edilizia dell’opera preesistente prima del rilascio del permesso di costruire.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere o inibire l’esecuzione di un titolo edilizio quando emergano profili plausibili di illegittimità relativi alla mancata verifica dei titoli legittimanti l’edificio preesistente e tali profili richiedano un approfondimento nel merito.
- L’amministrazione, prima di assentire un nuovo intervento edilizio, deve verificare autonomamente la regolarità urbanistico-edilizia dell’edificio interessato e non può fondare tale verifica esclusivamente su dichiarazioni del privato o su atti negoziali da esse derivati.
- Quando la qualificazione di una porzione dell’edificio come legittima perché risalente a epoca antecedente al 1° settembre 1967 incide sul rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione deve svolgere un’effettiva verifica della dichiarata preesistenza, senza limitarsi a recepire documentalmente le allegazioni di parte.
- La tutela cautelare può essere accordata per preservare la res adhuc integra, mediante l’inibizione del completamento dei lavori, quando la prosecuzione dell’intervento possa compromettere l’utilità della futura decisione di merito.
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