Cassazione Penale, Sentenza n. 1651/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rana impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata per il semestre 3/2/2020-2/8/2020. Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione perché il diniego si fondava su un episodio ritenuto di "modestissimo rilievo" (il comportamento del 15/4/2020 in cui, durante la protesta di un altro detenuto, Rana affermò ad alta voce accuse non corrispondenti alla realtà sui telefoni per le videochiamate), per il quale gli era stata inflitta una sanzione disciplinare poi annullata, e non sarebbe idoneo a provare la mancata partecipazione all'opera di rieducazione, soprattutto considerata la regolare condotta tenuta per il resto della detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 54 della legge n. 354/1975 richieda la valutazione della "disponibilità" concreta del detenuto alla partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre valutato; tale valutazione si basa su comportamenti esteriori e non è neutralizzata dall'annullamento successivo di una sanzione disciplinare. Il Tribunale di sorveglianza era legittimato a ritenere l'episodio del 15/4/2020 oggettivamente grave, idoneo a giustificare il diniego della liberazione anticipata per il semestre interessato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a titolo di tassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p., non essendo emersa colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda la disponibilità concreta del detenuto verso il percorso rieducativo nel semestre considerato, desumibile da comportamenti esteriori e non richiede una "diagnosi" di risocializzazione già compiuta.
Regolamento di esecuzione e di disciplina (art. 103)
Ai fini della valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione rilevano l'impegno a trarre profitto dalle opportunità del trattamento e il mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con operatori, compagni di detenzione e familiari; ciò integra i criteri per valutare il comportamento esteriore.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis
Norma relativa al reclamo contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza: nel caso in esame il ricorso in Cassazione era avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva deciso sul reclamo ex art. 69-bis.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma a titolo di tassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000,00, ritenendo però che non sussistesse colpa grave nella proposizione del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per precisare che, pur non essendo provata la colpa grave nella proposizione del ricorso, resta applicabile l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.; utilizzata per motivare l'addebito delle somme nonostante l'assenza di dolo o colpa grave.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata si basa su comportamenti esteriori e sulla concreta adesione al percorso rieducativo nel semestre considerato, non su una "certificazione" di risocializzazione.
- Un singolo episodio oggettivamente grave può legittimamente determinare il diniego del beneficio per il semestre in cui è avvenuto, anche se la relativa sanzione disciplinare viene poi annullata.
- L'assenza di sanzioni disciplinari formali o l'annullamento di una sanzione non impongono automaticamente l'accoglimento della richiesta di beneficio: il giudice valuta l'incidenza oggettiva del comportamento.
- In sede di Cassazione il ricorso deve mostrare profili di illegittimità o irragionevolezza della motivazione; la mera ricostruzione alternativa dei fatti o la confutazione degli apprezzamenti di merito non è sufficiente.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia, in caso di inammissibilità, l'addebito delle spese e di una somma a titolo di tassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo la prova di comportamenti dolosi o gravemente colposi nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →