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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40394/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma quanto al trattamento sanzionatorio già determinato in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo, in sostanza, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena applicata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che tali censure erano formulate come riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza indicare vizi di legittimità realmente scrutinabili in cassazione. La Corte ha quindi ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di questioni già vagliate con motivazione ritenuta corretta, specifica e priva di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza specifici vizi di diritto o di motivazione rilevanti, questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo nei limiti in cui si prospettino reali errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione; non basta contrapporre una diversa valutazione del fatto.
  • Quando la motivazione di merito sul trattamento sanzionatorio risulta puntuale, coerente e immune da evidenti incongruenze logiche, il ricorso che ne solleciti un riesame è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione delle statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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