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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40556/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia (26/05/2021) che la aveva condannata per il reato di illecita detenzione di ingente quantitativo di eroina. La censura principale dedotta nel ricorso per cassazione riguardava la violazione degli artt. 143 e 585 c.p.p.: la Corte distrettuale aveva ritenuto tardivo il deposito dell'atto di impugnazione (depositato il 4/11/2021), senza tener conto che l'imputata, all'udienza del 26/05/2021, aveva personalmente richiesto la traduzione della sentenza in lingua a lei comprensibile e il giudice aveva disposto la traduzione entro cinque giorni, traduzione che tuttavia non era mai stata effettuata né notificata presso l'istituto penitenziario. Di conseguenza, l'appellante non aveva avuto effettiva conoscenza del contenuto della sentenza e i termini per proporre l'impugnazione dovevano decorrere dalla effettiva consegna della traduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, allorquando l'imputato alloglotta richiede la traduzione della sentenza e il giudice ne dispone la redazione, il termine per l'impugnazione decorre dal momento in cui la motivazione è resa disponibile all'imputato nella lingua a lui comprensibile. La mancata esecuzione dell'obbligo di traduzione non costituisce nullità della sentenza ma determina lo slittamento del termine di impugnazione a favore dell'imputato che abbia esercitato correttamente il diritto alla traduzione e non lo abbia rinunciato. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre precisato che non è richiesto che l'imputato eccepisca un danno concreto: il pregiudizio è in re ipsa fino a che l'obbligo di traduzione non sia adempiuto.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    Il diritto alla traduzione scritta dei principali atti, tra cui la sentenza, è finalizzato a consentire il concreto esercizio dei diritti della difesa. Se l'imputato ha richiesto la traduzione e il giudice l'ha disposta, i termini per l'impugnazione decorrono dalla effettiva messa a disposizione della motivazione nella lingua comprensibile all'imputato, sicché l'omessa traduzione sospende il decorso dei termini.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come norma oggetto di violazione relativa alla valutazione della tempestività dell'impugnazione; la Cassazione si è pronunciata però in termini di corretta interpretazione dell'art. 143 in materia di decorrenza dei termini, confermando che l'omessa traduzione può incidere sulla tempestività dell'appello.

  • art. 571 c.p.p.

    Stabilisce la legittimazione dell'imputato a proporre impugnazione: la Corte ha sottolineato che, anche se l'appello del difensore è stato dichiarato inammissibile per tardività, l'imputata di persona conserva il diritto di proporre impugnazione se i termini non sono ancora decorso a causa della mancata traduzione.

  • direttiva 2010/64/UE

    La direttiva è stata richiamata quale criterio interpretativo che impone agli Stati di garantire il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di difesa; supporta l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p. in senso sostanziale.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    artt. 73 comma 1; 80 comma 2

    Norme sostanziali aventi ad oggetto il reato contestato (illecita detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti) e le aggravanti/attenuanti applicate, richiamate nella decisione di merito oggetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se l'imputato alloglotta richiede la traduzione della sentenza e il giudice la dispone, i termini per proporre l'impugnazione decorrono dalla effettiva messa a disposizione della motivazione nella lingua comprensibile e non dal deposito formale della sentenza nella lingua originale.
  • La mancata esecuzione dell'obbligo di traduzione non costituisce nullità della sentenza ma sospende il decorso dei termini processuali a tutela del diritto di difesa; non è necessario che l'imputato eccepisca un danno concreto: il pregiudizio è in re ipsa fintanto che la traduzione non sia stata fornita.
  • L'appello depositato tardivamente dal difensore non preclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente impugnazione se, per cause dipendenti dall'omessa traduzione disposta, i termini non erano ancora decorrenti nei suoi confronti.
  • Per evitare rischi processuali, l'imputato alloglotta dovrebbe formulare la richiesta di traduzione in udienza e richiedere espressamente che la traduzione venga notificata presso l'istituto di detenzione; l'ordine del giudice che dispone la traduzione va documentato nei verbali.
  • In situazioni simili è utile richiedere che il giudice disponga formalmente il termine entro cui effettuare la traduzione e la relativa notifica: se l'ordine non è eseguito, è possibile ottenere la sospensione del decorso dei termini e, se necessario, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

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