Sentenza del 02/02/2015 n. 687 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Ricorso introduttivo - notifica a mezzo di posta privata - violazione art. 20 comma 1 D.lgs 546 del 1992 - inesistenza della notifica - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica del ricorso introduttivo eseguita tramite posta privata è stata ritenuta inesistente, in quanto effettuata in violazione dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 546/1992 e della disciplina sulle notificazioni a mezzo posta. L'inesistenza della notifica impedisce di considerare validamente instaurato il giudizio, con le conseguenze processuali previste per la mancata o invalida notificazione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità della notifica del ricorso introduttivo, eseguita tramite un ufficio di posta privata anziché tramite il servizio postale riservato all'Amministrazione Postale. Secondo l'interpretazione richiamata, l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 546/1992 impone di notificare il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 16, commi 2 e 3, dello stesso decreto, che rinvia agli artt. 137 e seguenti c.p.c. La disciplina della legge n. 890/1982 riserva all'Amministrazione Postale gli adempimenti essenziali della notificazione a mezzo posta, dall'accettazione al recapito e alla formazione dell'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 20, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
La proposizione del ricorso tributario deve rispettare le modalità di notificazione richiamate dall'art. 16, inclusa la disciplina delle notifiche secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 16, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile rende applicabile la disciplina ordinaria delle notificazioni, salvo specifiche deroghe previste dal processo tributario.
Art. 137 c.p.c.
La norma costituisce il riferimento generale per le notificazioni degli atti processuali e deve essere coordinata con le modalità speciali previste per la notificazione a mezzo posta.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
La disciplina della notificazione a mezzo posta riserva al servizio postale pubblico gli adempimenti del procedimento, inclusi accettazione, spedizione, recapito e formazione dell'avviso di ricevimento. L'utilizzo di un ufficio di posta privata non integra una notificazione valida secondo tale disciplina.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica del ricorso introduttivo deve essere eseguita utilizzando una modalità espressamente prevista dalla legge; non è sufficiente che l'atto sia materialmente consegnato al destinatario.
- Quando la legge riserva al servizio postale pubblico gli adempimenti della notificazione, la consegna effettuata tramite un operatore privato può determinare l'inesistenza della notifica, non una semplice irregolarità sanabile.
- L'avviso di ricevimento e gli altri adempimenti postali devono provenire dal soggetto abilitato dalla legge, poiché costituiscono elementi della prova della notificazione.
- Prima di notificare un ricorso è necessario verificare il canale utilizzato: servizio postale pubblico, ufficiale giudiziario, PEC o altra modalità espressamente autorizzata dalla normativa vigente.
- L'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo può impedire la valida instaurazione del giudizio e comportare conseguenze processuali sfavorevoli per il ricorrente.
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